videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare

le Sezioni unite (Sez un. 28-3-2006, n. 26795, Prisco) hanno stabilito che le riprese visive sono prove documentali, ex art. 234 c.p.p., quando siano formate fuori dal procedimento, mentre, allorchè vengano formate mediante l’opera della polizia giudiziaria, come nel caso in disamina, costituiscono prove atipiche. Le videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare, ai fini del procedimento penale, sono prove atipiche acquisite illecitamente e sono perciò inutilizzabili. La tutela costituzionale del domicilio va tuttavia limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile, sicchè, quando si tratti di tutelare solo la riservatezza, la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Non sono pertanto ammissibili riprese visive effettuate, ai fini del processo, in ambito domiciliare mentre vanno autorizzate dall’autorità giudiziaria procedente (p.m. o giudice) le riprese visive che, pur non comportando un’intrusione domiciliare, violino la riservatezza personale (come, ad esempio, le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in un bagno pubblico).
3.1. Nel caso in disamina, deve escludersi che un’aula scolastica possa essere considerata un domicilio, ai fini che interessano nella presente sede. Trattandosi infatti di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata, come questa Corte ha avuto modo di stabilire (Cass. Sez 3, 8-5-1969 n. 994, C.E.D. Cass. n. 112623, in tema di atti osceni in luogo pubblico) come luogo aperto al pubblico.A quest’ultima qualificazione non è d’ostacolo la ravvisabilità, in capo all’insegnante, di uno ius excludendi che certamente gli compete ma che è preordinato non alla tutela della sua riservatezza o comunque di prerogative personali del docente, ma all’ordinato svolgimento dell’attività didattica, che certamente potrebbe venire turbato dall’indebita intromissione di estranei, e dunque esclusivamente alla migliore esplicazione della funzione.
Correttamente, pertanto, nel caso in disamina, il p.m. ha emesso un provvedimento motivato, con il quale ha dato atto delle ragioni per le quali era necessario procedere all’attività di videoregistrazione, sulla base degli elementi allo stato desumibili dalle attività d’indagine fino a quel momento svolte (dichiarazioni dei genitori di alcuni alunni; registrazione di un file audio per mezzo di telefono cellulare da parte di una della mamme dei minori), in merito al reato di maltrattamenti, senza alcuna necessità di richiedere l’autorizzazione al gip.

Cass.pen., sez. VI, 15 giugno 2012 (dep. 3 settembre 2012), n. 33953

aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti ex art. 80 dpr 309/90

l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti ex art. 80 dpr 309/90 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata
Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012),rv. 36258/12

la scelta di compensare le spese processuali

Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763 (rv. 622415)

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., pure nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal giudice di merito in relazione all’intransigenza dimostrata dalle parti rispetto ad una somma molto modesta, così ponendo in rilievo come, in considerazione della causale e dell’importo in oggetto, la risoluzione della controversia sarebbe potuta e dovuta avvenire bonariamente, ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anziché irrigidirsi sulle rispettive posizioni).

DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale Monocratico di Avellino, 4 giugno 2012, n. 778

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – STATO DI BISOGNO DEL MINORE – PRESUNZIONE DEL BISOGNO – ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DELL’OBBLIGATO – ONERE DELLA PROVA – SOSTENTAMENTO DA PARTE DI ALTRI CONGIUNTI – IRRILEVANZA.

 

Lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, ed il genitore che non ottempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta responsabile penalmente ex art. 570 c.p.

La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali e sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che, pertanto, costituisce prova dello stato di bisogno.

Solo l’assoluta impossibilità dell’obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l’obbligato.

La sostituzione di altri congiunti (nonni, etc.) nell’impegno di sostenere e mantenere il minore non può esimere l’obbligato dall’impegno impostogli, poiché tale sostituzione è, al contrario, conferma dello stato di bisogno cui far fronte.

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Il giornale telematico non è stampa

…3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010…
Cass.pen., sez. III, 13 giugno 2012, n. 23230

guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida

nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore. Giova ricordare che recentemente è stata affermata da questa Corte l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori…

Cass.pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32439

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

a cura di studiolegaledesia.com – De Stefano & Iacobacci, avvocati esperti in misure alternative alla detenzione

1. Una buona idea.

Il Legislatore italiano ha (con una sorprendente sensibilità) previsto – nello stesso testo normativo in cui sanziona, tra l’altro, la detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti – anche la possibilità di evitare la carcerazione per colui il quale sia stato condannato con pena detentiva definitiva ma sia, in maniera certificata, un soggetto tossicodipendente.

Leggi tutto “L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.”

installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione

L’installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione richiedono il titolo concessorio così come le opere edili realizzate all’interno di una cava in cui si svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si ha inoltre trasformazione del suolo anche nello scavo con dinamite del suolo medesimo in modo da arrecare modifiche permanenti.

Cass.pen., Sez. III, 13 giugno 2012, n. 23222

incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa

la Corte cost. (21 giugno 2012, n. 153) ha reiterato il principio in forza del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa; rilevando altresì che tale principio può considerarsi ormai penetrato come paradigma “di sistema” nel vigente ordinamento processuale penale.
Quindi non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 del codice di procedura penale (in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l’ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell’arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l’arresto dell’imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero

non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione

le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.

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