rinuncia alla prescrizione del reato

è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. cass.pen., n. 4946/2012

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

riguardo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale; ed il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Cass.pen., n. 1855/2012

viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni

da www.adnkronos.com apprendiamo che “è previsto intorno alle 5 di domani mattina, ora italiana, l’arrivo della nave Costa ‘Allegra’ a Mahè. Lo rende noto la Guardia Costiera, che informa che sta proseguendo la spola di elicotteri che portano sulla nave generi di prima necessità e che hanno consegnato un piccolo generatore di corrente, per le necessità più impellenti.Intanto una nave militare delle Seychelles sta per trasbordare i tecnici della Costa. Continuano le puntuali comunicazioni dell’equipaggio ai passeggeri, che stanno bene e sono sereni.Costa Crociere comunica in una nota che “la situazione a bordo è regolare, il tempo è buono e non ci sono novità rilevanti da segnalare. L’orario dell’arrivo della nave a Mahè l’1 marzo è soggetto a variazioni in funzione della velocità e delle condizioni meteo marine” “.
Tale episodio ci porta a riflettere sui diritti azionabili dai viaggiatori in sede giudiziale o stragiudiziale.

I viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni sia di tipo materiale  e sia di tipo morale.
Tra quelli della prima categoria annoveriamo, tra l’altro, il danno vacanza rovinata e quello derivante dalla prestazioni che, benché pagate, non sono state irrogate a causa dell’avaria della nave.
Tra i danni appartenenti alla seconda categoria annoveriamo senz’altro paure e stress collegati all’incendio, alla successiva avaria ed ai conseguenti disagi.
In primis ricordiamo che il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria); normativa cui si somma quella del Codice del Turismo, art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Nel caso in analisi ci sembrano risarcibili: danno da stress emotivo, perdita della vacanza quale perdita di chance e danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale come lesione arrecata al bene vacanza.
Perciò a ciascun passeggero ci sembra spettare: il rimborso di quanto pagato per il viaggio non goduto, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rientro  a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro ed eventuali danni alla salute patiti, nonché il danno da vacanza rovinata.

Quanto ai termini per azionare i propri diritti ci sembra che essi siano: 10 gg. ex Codice del Turismo; ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro 3 anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona, e entro 1 anno per danni alle cose.

É vivamente consigliabile conservare documentazione e testimonianze probanti i fatti ed danni per i quali si agisce.

Per rivolgersi al nostro studio visita www.studiolegaledesia.com

dichiarazione di notevole interesse pubblico

…La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” (qualificazione già contemplata, come visto, nella legge n. 1497 del 1939) non costituisce perciò espressione di una funzione di pianificazione; il provvedimento infatti, adottato nell’esercizio di un diverso e autonomo potere, non attiene alla detta funzione né la acquisisce per il fatto della integrazione nel piano, unico atto cui la funzione è invece attribuita allo scopo, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare l’interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio in un quadro complessivo. Né la pianificazione risulta orientata al solo effetto della inibizione assoluta della edificabilità poiché il piano presuppone e analizza “lo sviluppo sostenibile delle aree interessate”, la presenza di “dinamiche di trasformazione del territorio” e reca prescrizioni e previsioni atte “alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio” compatibili (art. 143, comma 1, lettere h) e f); art. 135, comma 1, lett. d).
La dichiarazione di notevole interesse pubblico non può a sua volta dirsi viziata per illegittimità intrinseca a motivo del solo dato dell’ampiezza dell’area vincolata, in quanto considerato lesivo, di per sé, della tutela della proprietà privata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque primario che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili (Sentenza n. 367 del 2007, in cui sono richiamate le precedenti in materia)….
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7005

migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno

il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l’ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.
Correttamente quindi la Corte di Appello ha negato ingresso alla norma regionale invocata dal ricorrente (L.R. n. 52 del 1991, art. 61 poi sostituita dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007) che faceva richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, nella parte relativa ad interventi non necessitanti di permesso di costruire), facendo invece puntuale richiamo ai contenuti del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 che impone a chi voglia realizzare nuove opere – ivi comprese quelle stradali – il rilascio di apposita concessione edilizia (oggi permesso di costruire)…
Cass.pen., sez. III, 16 novembre 2011, n. 42049

differenza tra coniuge colpevole o incolpevole

in tema di separazione tra coniugi non è ravvisabile alcuna differenza tra coniuge colpevole o incolpevole, se di ‘colpa’ si deve ancora parlare, e pertanto anche il coniuge colpevole puo’ chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilita’ della convivenza e ciò dal momento che affinchè essa separazione sia accertata/dichiarata non e’ piu’ necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volonta’ di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza verificabile in base a fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale con particolare riferimento al tentativo di conciliazione.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2274 del 2012

Intercity bloccati dalla neve

I recenti episodi degli Intercity bloccati dalla neve in Emilia Romagna v. http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emilia-romagna/articoli/1035788/neve-in-romagna-bloccati-nella-notte-per-ore-due-intercity-600-i-minuti-di-ritardo.shtml
ci invitano a riflettere sui possibili danni per i quali possono agire gli sfortunati passeggeri di ciascun treno (iniziando con l’invio di una lettera raccomandata di messa in mora a Trenitalia) onde ottenere il ristoro di quanto patito:
rimborso di quanto pagato per il viaggio;
risarcimento danni da inadempimento del vettore (per la non regolare esecuzione del trasporto);
rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo;
danno di origine biologica da stress emotivo.

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com
Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

il RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

Il disastro recente della Costa Concordia ci fa riflettere su quale sia lo stato dell’arte in materia di contratto di trasporto marittimo e su quali basi – tra le altre – potrebbe poggiare una richiesta di risarcimento danni.
Il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria).
Le norme le trovate al link https://www.studiolegaledesia.com/blog/index.php/2012/02/11/norme-del-codice-della-navigazione-sulla-responsabilita-del-vettore-marittimo/comments/

A ciò si aggiunge senz’altro la disciplina introdotta dal “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” c.d. Codice del Turismo (allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, ed in vigore dal 21 giugno 2011) che dichiara espressamente il diritto al risarcimento dei danni  per una vacanza rovinata , in particolare :
art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del dannocorrelato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

MOLTEPLICI LE FATTISPECIE DI DANNO RISARCIBILE:
danno di origine biologica cioè l’ emotional distresses (stress emotivo);
perdita della vacanza quale perdita di chance, cioè di godere di un periodo di svago e riposo, opportunità che potrebbe non ripresentarsi,
ma anche danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale, di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata al bene vacanza.

I PASSEGGERI DELLA CONCORDIA POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI SUBITI:
rimborso di quanto pagato per il viaggio mai goduto;
danni derivanti dalla perdita dei bagagli;
rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro;
danno derivante dalla morte o dalle lesioni personali subite dai passeggeri;
danno da vacanza rovinata.

Termini per le richieste:
dieci giorni come previsto dal Codice del Turismo;
ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro tre anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona,
ed entro un anno per danni alle cose

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com

Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

responsabilità del vettore marittimo

alcune norme del codice della navigazione sulla responsabilità del vettore marittimo

art. 408 – responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 409 – responsabilità del vettore per danni alle persone
il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 410 – trasporto del bagaglio non registrato
nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
art. 411 – trasporto del bagaglio registrato
per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
art. 412 – responsabilità del vettore pel bagaglio
il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 (1) per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
la perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
art. 413 – responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
art. 414 – responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
art. 415 – derogabilità delle norme
non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414.
art. 416 – pegno legale sul bagaglio
il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
art. 417 – bagaglio non ritirato
il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
art. 418 – prescrizione
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

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