prefabbricato in legno senza l’acquisizione del permesso edilizio

Incorrono nell’imputazione per il reato p. e p. dall’art. 44, lett. b) del T.U. sull’edilizia, i prevenuti che realizzino, in concorso tra loro, un prefabbricato in legno senza l’acquisizione del permesso edilizio e, trattandosi di zona sismica, senza aver preventivamente denunciato l’inizio dei lavori alle competenti autorità e senza aver prima ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell’UTC.
corte di Appello di Palermo, Sez. IV penale, 25 luglio 2011

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Il DURC documento unico di regolarità contributiva

Il DURC documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 è un certificato che attestala regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, stesso art. 90, comma 9, lett. c), deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”.
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 10, – secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9, lett. c), dall’art. 157, lett. c), medesimo D.Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici – quale è pacificamente considerata quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), – risponde, infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.

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demolizione di un manufatto

la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo

cass.pen., III, 17/6/11, 24423

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responsabilità penale ex art. 40 comma 2 c.p.

per rendere compatibile la responsabilità penale ex art. 40 comma 2 c.p. con i principi costituzionali, necessità che il garante, oltre alla conoscenza delle situazioni di pericolo, sappia quale sia l’azione doverosa che gli compete e quali siano i mezzi per raggiungere il fine. Ora, nel caso concreto, nessuna emergenza giustifica la conclusione che la donna avesse un deficit intellettivo e non fosse in grado di capire quale fosse la semplice iniziativa che doveva prendere cioè, denunciare il marito o, comunque, allontanarlo dalle figlie. L’imputata – come segnalato dai giudici di merito – era a contatto con gli assistenti sociali che si recavano presso la sua abitazione; pertanto, non è comprensibile la ragione per la quale non si sia confidata con loro per farsi consigliare sui mezzi per fronteggiare la situazione

Cass. pen., sez. III, 6/7/2011 dep. 12/10/2011, n. 1576

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regime dell’attività edilizia libera

In materia di reati edilizi, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Cass. pen. Sez. III, 27/04/2011, n. 19316

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provvedimento di sgombero della costruzione

In materia di reati edilizi, seppure la esecuzione del giudicato penale riguardante la demolizione dell’opera edilizia abusiva rientra nelle competenza del Giudice penale dell’esecuzione, il provvedimento di sgombero della costruzione deve ritenersi legittimamente adottato dal Comune nelle ipotesi in cui trovi fondamento non solo sul predetto giudicato penale, ma anche su di un precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e sulla deliberazione recante l’approvazione della proposta di destinazione dell’immobile ad usi pubblici.
T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 23/09/2011, n. 4477

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sequestro per equivalente a società

il reato è addebitabile all’indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l’ente sia responsabile a sensi d.lgs. n. 231/2001 … la società ricorrente non può considerarsi terza estranea al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati; dal momento che il profitto non si può collegare, per la tipologia dell’illecito (ndr: occultamento e distrazione di documenti contabili), ad un bene individuabile, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente

cfr. Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011,  n. 28731

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MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE

Art. 55 bis –Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità
Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni

 

scarica la circolare del CNF al seguente link

http://www.101mediatori.it/Public/OpenArticleAttachement/83?attachementId=3

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reddito imponibile e assegno di mantenimento

Nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF, della beneficiaria di un assegno di mantenimento, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli, nella misura indicata ovvero per la metà, se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione; concorre, pertanto, a comporne la base imponibile la parte a lei stessa destinata. (Cass. civ. Sez. V Sent., 14/05/2008, n. 12058)

calunnia e deputato europeo

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Patriciello, sent. 6 settembre 2011 (causa C-163/10):

l’art. 8 del Protocollo deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale

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