reddito imponibile e assegno di mantenimento

Nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF, della beneficiaria di un assegno di mantenimento, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli, nella misura indicata ovvero per la metà, se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione; concorre, pertanto, a comporne la base imponibile la parte a lei stessa destinata. (Cass. civ. Sez. V Sent., 14/05/2008, n. 12058)

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