tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari

la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari manca nell’attuale sistema ordinamentale, atteso che, da un punto di vista sostanziale, è del tutto assente il presupposto legislativo per l’imposizione tributaria, poiché, l’art. 21 della Tariffa allegata al d.p.r. 641/1972 risulta norma priva di contenuto, in quanto si riferisce ad un atto amministrativo previsto dall’art. 318 d.p.r. 156/1973, ormai abrogato; v. Commissione Tributaria Regionale Perugia, sez. I, 15 febbraio 2011, n. 37

termine prescrizionale al procedimento amministrativo di prestazioni previdenziali

rimessa alle sezioni unite la questione relativa alla computabilità  nel termine prescrizionale del periodo di tempo relativo al procedimento amministrativo in materia di prestazioni previdenziali ovvero alla applicabilità della previsione sospensiva di cui all’art. 97 del rdl n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936, v. Cass., sez. lav., ord. n. 5894 dell’11 marzo 2011

imposta esigibile

la Cassazione chiede alla CGCE “se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all’interno del paese, dall’art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, dell’ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso“, Cass., sez. trib., Ord. n. 11456 del 25 maggio 2011

deducibilità della nullità a regime intermedio

il termine ultimo di deducibilità della nullità  a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati Cass. sez. un pen., n. 22242 del 27 gennaio 2011 (dep. 1 giugno 2011)

post 2011

risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della verità  reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità  dell’esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, Cass. civ. n. 11004 del 19 maggio 2011

post 2011

l termine di dieci giorni entro il quale l’attore dev costituirsi

in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima … se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute  derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati  possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso, cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, n. 10864 del 18 maggio 2011

post 2011

L’ingiuria grave richiesta ex art. 801 cod. civ.

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità  di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”, (Cass. civ., sez. II,31.03.2011, n. 7487)

post 2011

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), Dpr n. 309 del 1990 non determina un onere della prova a carico dell’imputato; il giudice deve valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione dello stupefacente (Cass. pen. n. 21870 del primo giugno 2011)

post 2011

più condotte tipiche di bancarotta

più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico; la disposizione di cui all’art. 210, comma secondo, n. 1, legge fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari; deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale
(Cass.,Sezioni unite penali, 26 maggio 2011, n. 21039)

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