ad affermarlo è la Cassazione, sezione I, 23 settembre 2014, n. 38701, che ribadisce che “ai fini dell’emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici“;ed infatti, “Agli effetti dell’inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali é tradizionalmente ricompresa l’attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Categoria: penale
la Cassazione sul delitto di via Poma
pubblicate le motivazioni della Cassazione sul delitto di via Poma
qui il testo cassazione via poma
la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale operata dalle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp
A questo link il testo integrale
si integra il reato di molestie anche con commenti sulla bacheca di Facebook
Per la Cassazione si integra il reato di molestie anche con commenti sulla bacheca di Facebook, ed infatti, è “innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti) rappresenti una sorta di piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare”. Insomma, si deve far ricorso all’interpretazione estensiva “che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone, anzi, di considerare”.
Così Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014 (ud. 11 luglio 2014), n. 37596
il saluto “romano” e l’intonazione del coro “presente” integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952 n. 645
Ad avviso della Cassazione il saluto “romano” e l’intonazione del coro “presente” integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645; si legge in Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37577, che l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, infatti, non può certo dirsi erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
la notifica di un atto a mezzo messo comunale non deve violare la privacy
La Cassazione civile (sez. VI, sent. n. 18812 del 5 Settembre 2014) ha statuito che in caso di mancate cautele nella notifca di un atto sensibile da parte del Comune sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Ed infatti, nel caso concreto posto alla sua attenzione la condotta notificatoria dell’Ente non si è affatto concretata nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto.
archiviazione: il GIP non può dichiarare inammissibile l’opposizione de plano
Condivisibilmente la Cassazione, sez. VI Penale, 2 settembre 2014, n. 36641, ha sancito il principio corretto in base al quale in presenza di opposzione all’archiviazione il GIP non possa de plano dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione anticipando un giudizio sulle indagini suppletive proposte:
Ed infatti: “Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, Rv. 243852; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253349), deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto siffatta declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale….
… Nel caso in esame, invero, il G.i.p. ha escluso la necessità degli incombenti relativi alla fissazione dell’udienza camerale, muovendo dal presupposto della inammissibilità dell’opposizione, dichiarata sulla base di una generica valutazione di inconferenza e irrilevanza delle richieste istruttorie ivi indicate, a fronte delle già acquisite risultanze investigative. In tal modo è stato anticipato, tuttavia, proprio quel giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato che è al Giudice inibito “de plano” in costanza d’opposizione.
Nel decreto impugnato, inoltre, si esprime un vaglio delibativo, sia pur sommario, di insussistenza del fatto ipotizzato, senza considerare che il provvedimento assunto “de plano” nonostante l’opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione nei termini sopra indicati, esso contenga una valutazione sul merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza dell’accusa (da ultimo, v. Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 05/06/2013, Rv. 255457)“.
occupazione ed invasione di terreni ed immobili: elemento oggettivo e soggettivo del reato
In tema di occupazione ed invasione di terreni ed immobili la Cassazione tratteggia l’elemento oggettivo e soggettivo del reato prendendo spunto da un caso irpino:
Va ribadito che l’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni od edifici implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorchè non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purchè la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trame in altro modo profitto (Cass. Sez. 2^, 8.2.2011 n. 11544; v. anche Cass. Sez. 2^, 10.9.1970 n. 2253). Va certo confermato che in tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all’art. 633 c.p., comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Cass. Sez. 2^, 25.11.2005-7.2.2006 n. 4823).
Tuttavia, una volta verificata l’oggettiva invasione, occorre procedere al successivo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo di natura dolosa. Sotto questo profilo l’indagine, anche in riferimento al delitto di danneggiamento di cui al capo B, deve muovere da una verifica sul piano probatorio, perchè nel caso in esame risulta che gli imputati non sono gli esecutori materiali delle operazioni di sbancamento e scavo. Occorre quindi che si proceda alla verifica della volontarietà dell’apporto di ciascuno dei concorrenti alla condotta posta in essere dall’autore materiale, con rappresentazione dell’evento che ne è conseguito (cfr. Cass. Sez. 5^, 23.3.2011 n. 16388; Cass. Sez. 5^, 26.5.2011 n. 36135).
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Avellino che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio colmando i rilevati vuoti motivazionali, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
così Cass.pen., sez. II, 6 giugno 2014
sul sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista
La Cassazione penale, sesta sezione, è intervenuta con sentenza n. 31735 del 18 luglio 2014 sul tema del sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista, statuendo i seguenti principi di diritto:
– la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;
– è pertanto necessario, al fine di contemperare detta garanzia con le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di un’indagine penale, il rispetto di un criterio di proporzionalità nell’attività di ricerca della prova;
– è indispensabile che l’ordine di esibizione, e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro adottati nei confronti di un giornalista professionista, siano specificamente motivati non solo in ordine al collegamento esistente tra le notizie divulgate ed il tema di indagine, ma anche quanto all’assoluta necessità, per l’accertamento dei fatti, di apprendere la “res” specificamente individuata nel provvedimento.
calcolo del danno biologico Tabelle Milano 2013 – Avellino
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