archiviazione: il GIP non può dichiarare inammissibile l’opposizione de plano

Condivisibilmente la Cassazione, sez. VI Penale,  2 settembre 2014, n. 36641, ha sancito il principio corretto in base al quale in presenza di opposzione all’archiviazione il GIP non possa de plano dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione anticipando un giudizio sulle indagini suppletive proposte:

Ed infatti: “Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, Rv. 243852; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253349), deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto siffatta declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale….
… Nel caso in esame, invero, il G.i.p. ha escluso la necessità degli incombenti relativi alla fissazione dell’udienza camerale, muovendo dal presupposto della inammissibilità dell’opposizione, dichiarata sulla base di una generica valutazione di inconferenza e irrilevanza delle richieste istruttorie ivi indicate, a fronte delle già acquisite risultanze investigative. In tal modo è stato anticipato, tuttavia, proprio quel giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato che è al Giudice inibito “de plano” in costanza d’opposizione.
Nel decreto impugnato, inoltre, si esprime un vaglio delibativo, sia pur sommario, di insussistenza del fatto ipotizzato, senza considerare che il provvedimento assunto “de plano” nonostante l’opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione nei termini sopra indicati, esso contenga una valutazione sul merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza dell’accusa (da ultimo, v. Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 05/06/2013, Rv. 255457)“.

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