occupazione ed invasione di terreni ed immobili: elemento oggettivo e soggettivo del reato

In tema di occupazione ed invasione di terreni ed immobili la Cassazione tratteggia l’elemento oggettivo e soggettivo del reato prendendo spunto da un caso irpino:

Va ribadito che l’integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni od edifici implica che la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorchè non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purchè la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trame in altro modo profitto (Cass. Sez. 2^, 8.2.2011 n. 11544; v. anche Cass. Sez. 2^, 10.9.1970 n. 2253). Va certo confermato che in tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all’art. 633 c.p., comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene (Cass. Sez. 2^, 25.11.2005-7.2.2006 n. 4823).

Tuttavia, una volta verificata l’oggettiva invasione, occorre procedere al successivo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo di natura dolosa. Sotto questo profilo l’indagine, anche in riferimento al delitto di danneggiamento di cui al capo B, deve muovere da una verifica sul piano probatorio, perchè nel caso in esame risulta che gli imputati non sono gli esecutori materiali delle operazioni di sbancamento e scavo. Occorre quindi che si proceda alla verifica della volontarietà dell’apporto di ciascuno dei concorrenti alla condotta posta in essere dall’autore materiale, con rappresentazione dell’evento che ne è conseguito (cfr. Cass. Sez. 5^, 23.3.2011 n. 16388; Cass. Sez. 5^, 26.5.2011 n. 36135).

La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Avellino che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio colmando i rilevati vuoti motivazionali, attenendosi ai principi di diritto enunciati.

così Cass.pen., sez. II, 6 giugno 2014 

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