Danneggiamento mediante omissione del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

È configurabile il reato di cui all’art. 733 c.p. anche per omissione, potendosi, infatti, questo manifestare anche attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni cautela da aggressioni umane (c.d. vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti); e ciò, dal momento che l’evento da impedire, ai fini dell’operatività della clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2 c.p., può essere costituito da qualsiasi fatto rispetto al quale possa essere posto il problema della causalità omissiva.

Ai fini della configurabilità di un danneggiamento per omissione ciò che rileva è la fonte del comando, della posizione di garanzia alla base dell’obbligo di agire, che, nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p., va individuata negli obblighi di conservazione dei beni culturali imposti (anche) al privato proprietario dall’art. 30 del D.lgs. 42/2004 (“I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione”). Detti obblighi delineano, in capo ai privati proprietari dell’edificio di rilevanza archeologica, una posizione di garanzia generatrice dell’obbligo giuridico di impedire l’evento tipico, ovvero il danneggiamento del rilevante bene archeologico, determinato dalla condotta inerte, e, a tratti, ostruzionistica, posta in essere per impedire agli organi competenti, ed in particolare alla Soprintendenza, l’effettuazione degli urgenti interventi di manutenzione e restauro.

Nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p. ricorre il requisito del periculum in mora quando, nelle more del procedimento di acquisizione definitiva del bene da parte della P.A., la disponibilità dello stesso in capo agli indagati, in assenza di qualsivoglia condotta, pur doverosa, di conservazione e restauro, e di cooperazione nella manutenzione del bene, può determinare una situazione di ulteriore aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, atteso che l’immobile di rilevanza storico-artistica e archeologica, in assenza di urgenti interventi di manutenzione e restauro, oltre ad essere sottratto alla fruizione, anche estetica, da parte della collettività, è sottoposto ad un processo di irreversibile degrado

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, dott. G.Riccardi, imp. S., ord. 23 novembre 2012.

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