Decreto Sicurezza 2026: cosa cambia nel diritto penale e processuale

Decreto Sicurezza 2026: cosa cambia nel diritto penale e processuale

Il 24 febbraio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, entrato in vigore il 25 febbraio 2026, recante:

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.

Il provvedimento interviene in modo incisivo su:

  • Codice penale
  • Codice di procedura penale
  • Disciplina sul porto di armi (L. 110/1975)
  • Operazioni sotto copertura
  • Arresto in flagranza e flagranza differita
  • Nuove pene accessorie e misure di prevenzione

Vediamo le principali novità.


1️⃣ Confisca “allargata” e ampliamento dei reati presupposto

Viene modificato l’art. 240-bis c.p. (confisca in casi particolari), ampliando in modo significativo il catalogo dei reati per cui è possibile la confisca dei beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato.

La confisca:

  • si applica in caso di condanna o patteggiamento;
  • riguarda beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza;
  • può colpire anche beni formalmente intestati a terzi;
  • può essere per equivalente.

Si rafforza quindi l’approccio patrimoniale alla repressione dei reati gravi.


2️⃣ Nuovo reato: rapina aggravata commessa da gruppo organizzato (art. 628-bis c.p.)

Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione dell’art. 628-bis c.p., dedicato alla:

Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato

È prevista una pena molto severa:

  • 10–25 anni di reclusione
  • multa da 6.000 a 9.000 euro

L’aggravante si applica in caso di:

  • assalti a istituti di credito, sportelli ATM, trasporto valori;
  • utilizzo di armi, esplosivi, sostanze chimiche o tecniche particolarmente violente;
  • azione di gruppi organizzati armati.

È prevista una significativa riduzione di pena per chi si dissocia e collabora.


3️⃣ Maggior tutela per forze dell’ordine, sanitari, docenti

L’art. 583-quater c.p. viene ampliato:

  • lesioni a ufficiali o agenti di polizia → reclusione 2–5 anni
  • lesioni gravi o gravissime → fino a 16 anni
  • tutela estesa a:
    • personale sanitario e socio-sanitario
    • personale scolastico
    • addetti alla sicurezza nei trasporti ferroviari
    • arbitri e soggetti delle manifestazioni sportive

In parallelo, l’art. 380 c.p.p. estende l’arresto obbligatorio in flagranza per tali fattispecie.


4️⃣ Arresto in flagranza differita: estensione dei casi

L’art. 382-bis c.p.p. amplia i casi di arresto “differito” (entro 48 ore) basato su:

  • documentazione video-fotografica
  • acquisizioni da dispositivi informatici

L’estensione riguarda:

  • reati ambientali gravi
  • reati contro personale sanitario
  • casi legati alla sicurezza pubblica

Questo rafforza gli strumenti operativi delle forze di polizia.


5️⃣ Nuovo modello di iscrizione nel registro notizie di reato (art. 335 c.p.p.)

Viene introdotta una novità processuale molto delicata:

👉 Se appare evidente la presenza di una causa di giustificazione, il PM non iscrive subito la persona nel registro ordinario degli indagati, ma in un modello separato di annotazione preliminare.

È previsto:

  • termine di 30 giorni per decidere sull’archiviazione (se non servono accertamenti);
  • termine massimo di 120 giorni per indagini ulteriori.

Si tratta di una modifica che incide direttamente sulle garanzie difensive e sui termini delle indagini.


6️⃣ Nuove restrizioni sul porto di armi e strumenti da taglio

La riforma interviene pesantemente sulla Legge 18 aprile 1975, n. 110:

🔹 Nuove fattispecie penali

  • Reclusione fino a 3 anni per porto di strumenti con lama superiore a 8 cm.
  • Reclusione 1–3 anni per porto di armi per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis).

🔹 Divieto di vendita ai minori (nuovo art. 4-quater)

  • Sanzioni fino a 12.000 euro.
  • Possibile chiusura o revoca della licenza.
  • Obbligo di verifica età anche per vendite online.
  • Vigilanza affidata all’AGCOM.

🔹 Obbligo di registro vendite (art. 4-quinquies)

Per strumenti con lama superiore a 15 cm:

  • registro elettronico
  • conservazione per 25 anni
  • sanzioni fino a 10.000 euro

7️⃣ Nuovo divieto di partecipazione a riunioni pubbliche (art. 10 DL)

Con la sentenza di condanna per determinati reati commessi durante manifestazioni pubbliche, il giudice può disporre:

  • divieto di partecipare a riunioni o assembramenti
  • durata: 1–3 anni (fino a 10 anni nei casi più gravi)
  • obbligo di comparizione in Questura nei giorni di manifestazione

In caso di violazione, la pena per inosservanza è raddoppiata.


8️⃣ Aumento sanzioni per grida e manifestazioni sediziose

L’art. 654 c.p. viene modificato:

  • la sanzione amministrativa passa da 103–619 euro
  • a 400–2400 euro

Considerazioni finali

Il Decreto Sicurezza 2026 rappresenta:

  • un rafforzamento della risposta penale in materia di ordine pubblico;
  • un ampliamento degli strumenti di aggressione patrimoniale;
  • un inasprimento delle pene per reati commessi in contesti collettivi;
  • una maggiore tutela per operatori pubblici e sanitari;
  • un ampliamento dei poteri operativi delle forze di polizia.

Tuttavia, alcune novità — in particolare quelle relative:

  • alla gestione delle iscrizioni nel registro notizie di reato,
  • alla confisca per sproporzione,
  • al divieto di partecipazione a riunioni pubbliche —

sollevano questioni delicate in materia di proporzionalità e garanzie costituzionali.


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