Danni da lavori pubblici: il Tribunale di Avellino applica il principio del “più probabile che non” e condanna il Comune di Santa Paolina
Con la sentenza n. 321/2026 del Tribunale di Avellino lo Studio De Stefano & Iacobacci ha ottenuto un’importante pronuncia in materia di responsabilità civile per danni derivanti da lavori pubblici.
Il Giudice ha condannato il Comune di Santa Paolina, l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni cagionati a immobili privati in conseguenza dei lavori di demolizione e ricostruzione della Casa Comunale.
🔎 Il principio affermato: nel processo civile vale il criterio del “più probabile che non”
Il cuore della decisione riguarda l’accertamento del nesso causale tra le vibrazioni prodotte dal cantiere e il quadro fessurativo riscontrato sugli immobili dei ricorrenti.
Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale:
Nel processo civile non è richiesta la certezza assoluta della causa del danno (propria del processo penale), ma è sufficiente che, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, l’evento sia riconducibile alla condotta contestata in termini di “più probabile che non”.
La CTU aveva attribuito alle vibrazioni da demolizione un’incidenza causale del 70%, ritenendo tale spiegazione più plausibile rispetto alle ipotesi alternative prospettate dai convenuti.
Il Tribunale ha fatto proprie tali conclusioni, ribadendo che:
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la mera possibilità di cause alternative non esclude la responsabilità;
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è sufficiente che la causa dedotta sia prevalente sul piano probabilistico;
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eventuali concause incidono sulla quantificazione, non sull’an della responsabilità.
🏛 La responsabilità del Comune come committente
La sentenza è particolarmente significativa anche sotto il profilo della responsabilità dell’ente pubblico.
Il Tribunale ha accertato:
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la responsabilità del Comune di Santa Paolina quale committente;
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quella dell’impresa esecutrice;
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quella del direttore dei lavori per omessa adozione di cautele idonee a prevenire danni a terzi.
La condanna è stata pronunciata in solido, ai sensi dell’art. 2049 c.c., con obbligo risarcitorio complessivo per:
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danni materiali;
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indennità per occupazione temporanea del suolo;
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danno da mancato utilizzo dei locali.
È stata invece rigettata la domanda di danno non patrimoniale per difetto di prova.
📌 Un principio che tutela concretamente i cittadini
La decisione ribadisce un principio di grande rilievo pratico:
I lavori pubblici non sono immuni da responsabilità civile.
Quando producono danni a proprietà private, il cittadino ha diritto al risarcimento anche in assenza di “certezza scientifica assoluta”, purché il danno sia causalmente riconducibile in termini di maggiore probabilità all’attività svolta.
Si tratta di un orientamento fondamentale per tutti i casi di:
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vibrazioni da cantieri,
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scavi adiacenti ad abitazioni,
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lesioni strutturali o fessurazioni,
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occupazioni temporanee di suolo privato.
⚖ Il ruolo dello Studio De Stefano & Iacobacci
Lo Studio ha:
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valorizzato le risultanze della CTU espletata in sede di ATP;
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contrastato le eccezioni di improcedibilità e nullità sollevate dalle controparti;
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difeso con successo l’applicazione del criterio civilistico della probabilità prevalente.
La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità da lavori pubblici e tutela della proprietà privata, riaffermando il principio secondo cui l’amministrazione risponde quando l’opera pubblica arreca danni ai cittadini.