il foro esclusivo del consumatore prevale anche nelle cause contro l’avvocato

La Corte di Cassazione terza sezione civile, in data 9 giugno 2011, ha sancito che il foro esclusivo del consumatore prevale anche nelle cause contro l’avvocato. La residenza del professionista prevale solo nel caso in cui l’assistito sia un’azienda o un imprenditore. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un legale che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo assistito per aver seguito per suo conto un giudizio innanzi al Tar. E’ evidente, per la corte, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato. A nulla rileva che “il rapporto tra l’avvocato e il professionista sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l’altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradigma normativa”. Anche in questo caso, sostiene la Corte, si versa nell’ipotesi di contratto (d’opera professionale) stipulato tra un professionista (l’avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, può esser un consumatore o meno.

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