prova della paternità naturale

L’art. 269 c.c., comma 4 – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. (Cass. 22490/06 2640/03 14910/00).

La sentenza impugnata nell’esaminare con attenzione la decisione del giudice romeno ha rilevato che essa era fondata non solo sulle dichiarazioni della O., ma su tutta una ulteriore serie di elementi indiziari costituiti: dalla deposizione della teste T., che ha riferito delle frequentazioni del ricorrente con la O. e la di lei famiglia e del fatto che questi si era detto contento dell’arrivo del bambino; dalla mancata presentazione all’interrogatorio da parte del V.; dal fatto che dalle schede dell’albergo XXX era risultato che le parti avevano soggiornato nella stanza 123 poco più di nove mesi prima della nascita della piccola A.; dal fatto che l’ambasciata italiana in Bucarest aveva certificato, in data 1234, che le parti avevano eseguito pubblicazioni di matrimonio nel Comune di YYY.

L’accertamento della paternità, così come risulta verificato dalla sentenza della Corte d’appello, che oltretutto non risulta censurata in ordine alle sopra citate argomentazioni, è dunque avvenuto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla legge italiana, così come gli stessi risultano interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, onde certamente nessuna violazione dell’ordine pubblico interno si è verificata.

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12646.

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