la prova per testimoni deve essere dedotta indicando in maniera determinata, o comunque determinabile, gli elementi identificativi del teste da interrogare, potendosi, tuttavia, ravvisare un pregiudizio alla difesa ed al contraddittorio soltanto allorché la designazione incompleta di tali elementi abbia provocato in concreto l’assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente individuato
Cass.civ., sez. II, sent. n. 26058 del 20 novembre 2013