Avvocato esperto in Indennità di trasferimento per i Militari

De Stefano & Iacobacci Avvocati assistono i militari che debbano presentare ricorso per l’accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 primo comma Legge n. 86 del 29 marzo 2001, e la conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento con interessi e rivalutazione.

L’indennità spetta alle diverse categorie del personale indicato dal co. 1, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

L’indennità è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce, nella nuova sede, di alloggio gratuito di servizio; il personale che non fruisce di alloggio gratuito può optare per il rimborso del 90 per cento del canone mensile pagato per l’alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire un milione mensili per non più di 36 mesi.

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