impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali

la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…

 

in tema di prova del mobbing

…Al fine dell’accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo…
insomma: …la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo posto dall’art. 2087 cod. civ. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l’evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell’imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell’infermità…

Cass.civ., 15 aprile 2014, n. 8804

conversione del contratto di lavoro temporaneo in quello a tempo indeterminato

ad avviso della Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2014 n. 161):

la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente‘…

ed infatti: quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore…

e dunque: si ha la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore

ricorso per la stabilizzazione dei precari della scuola – Avellino

il RICORSO ai sensi della legge n. 533 del 1973 si instaura innanzi al GIUDICE DEL LAVORO per sentir dichiarare che la sequenza di lavoro precario instaurata dal ricorrente con l’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, manifesta un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastanti innanzitutto con i precetti del Dlgs n. 368/2001; il ricorso serve, quindi, anche a sentir dichiarare che il comportamento della PA è elusivo della direttiva del 28/6/99/70/Ce, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale in data 18.3.1999.

La finalità del ricorso è quella di ottenere la stabilizzazione del lavoratore precario ovvero un risarcimento per il danno patito.

Se sei un insegnante precario e vuoi maggiori informazioni, o vuoi redigere un ricorso, puoi prendere contatti con l’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico ed il diritto europeo

La Corte di Giustizia ha dichiarato il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico, per le ipotesi di utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, contrastante con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, e ciò nella misura in cui l’obbligo abbia come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento U.E.

v. Corte di giustizia dell’Unione europea, Ordinanza 12/12/2013, n. C-50/13, Papalia c. Comune Aosta

la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Sicurezza sul Lavoro Avellino – Datore di lavoro e Lavoratore Avellino – Civile Penale

La “sicurezza sul lavoro” è la condizione nella quale il lavoratore lavora senza esporsi al rischio di incidenti; essa si ha quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti e quando il lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sulle attività da svolgere e su quelle ad esse affini.

Se sei un datore di lavoro indagato/imputato in un giudizio penale o convenuto in un giudizio civile in materia di sicurezza sul lavoro, oppure se sei un lavoratore danneggiato da una violazione inerente la sicurezza sul lavoro, puoi rivolgerti agli avvocati De Stefano e Iacobacci, anche solo per un parere, contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando il modulo dei contatti o i canali social

Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

il lavoratore in malattia che lavora altrove

…il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto…

Cass.civ., 25 novembre 2013, n. 26290

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa

…Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa…

Cass.Civ., ord. 29 luglio 2013 n. 18237

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