Quando la farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza è reato!

Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliere): palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l’alterazione obiettiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l’accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista In turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.

Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p..

Cass. pen., Sez. VI, 3/12/2012, n. 46755

responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo da amianto

…il giudice del gravame ha anzitutto rilevato come gli esperti intervenuti nel confronto scientifico che ha caratterizzato il dibattito processuale abbiano collegato alla esposizione ad amianto, e quindi all’inalazione delle relative fibre, l’insorgenza dell’asbestosi ed abbiano evidenziato come, ad ogni ulteriore inalazione, abbia fatto seguito un aggravarsi della malattia, ritenuta “firmata” dall’amianto e determinata dalla mancata attuazione degli interventi necessari ad evitare la diffusione, all’interno dello stabilimento e nell’ambiente esterno circostante, delle polveri e delle fibre di amianto.

Lo stesso giudice, ancora rifacendosi alle valutazioni scientifiche provenienti dagli esperti, nel comparare tale patologia con il mesotelioma pleurico, ha sostenuto che l’asbestosi è una malattia “dose-correlata”, nel senso che il suo sviluppo e la sua gravità aumentano in relazione alla durata di esposizione all’inalazione delle fibre, per cui la quantità di asbesto che viene inalata nei polmoni e la sua pericolosità sono legati alla durata dell’esposizione. L’asbestosi è quindi considerata una malattia caratterizzata da una stretta correlazione fra “dose” di asbesto inalata e “risposta” dell’organismo. E’ stata poi evidenziata dagli stessi esperti la stretta correlazione tra asbestosi e mesioteloma pleurico ed è stata riconosciuta la predisposizione dei soggetti sottoposti ad inalazioni di amianto o portatori di asbestosi a contrarre il mesiotelioma pleurico con una probabilità di circa 13- 15 volte maggiore rispetto ad altri soggetti; è stato anche riconosciuto che detta neoplasia è caratterizzata da una latenza temporale molto elevata (20-40 anni) e da un decorso breve (1-2 anni).

E’, dunque, sulla base delle considerazioni di natura scientifica svolte dagli esperti intervenuti nel dibattito processuale che i giudici del merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità dell’imputato….
….Deve, dunque, riconoscersi che è proprio in adesione alle puntuali valutazioni scientifiche articolate nel corso degli esami dibattimentali che la corte territoriale ha sostenuto che la condotta dell’imputato – che ben poco aveva fatto rispetto alla portata del problema ed ai gravi rischi che incombevano sui lavoratori, a lungo lasciati esposti alle polveri di amianto, anche dopo la diagnosi della malattia (il livello di negligenza manifestato in proposito dall’azienda è facilmente desumibile dalla lettura della sentenza di primo grado) – ha avuto una precisa efficacia causale rispetto agli eventi oggetto d’esame, avendo provocato l’insorgenza della malattia o il suo aggravarsi, con un’accelerazione dei tempi di latenza della patologia….
Cass. pen., Sez. IV, ud. 19-04-2012 dep. 30-11-2012, n. 46428

può costituirsi parte civile il convivente

la Cassazione (sez. V pen., n. 43434/2012) ha sancito la

risarcibilità del danno subito da persona convivente derivatogli (quale vittima secondaria) dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale

norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro

la Corte di Appello ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.
Invero, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si collocano nell’alveo dell’orientamento espresso ripetutamente da questa Suprema Corte di Cassazione, In riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull’imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 8676, del 14.06.1996, dep. 24.09.1996, Rv. 206012; Cass., Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 20.03.2000, Rv. 215686; Cass. Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.06.1999, dep. 22.10.1999, Rv. 214999). La Suprema Corte ha pure osservato che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore – come certamente è avvenuto nel caso di specie – che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109)…

telefoni cordless e cellulari all’orecchio e neurinoma del Ganglio di Gasser

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12 ottobre 2012 n° 17438

In caso di malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell’origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità.

Il lavoratore aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino).

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

a cura di studiolegaledesia.com – De Stefano & Iacobacci, avvocati esperti in misure alternative alla detenzione

1. Una buona idea.

Il Legislatore italiano ha (con una sorprendente sensibilità) previsto – nello stesso testo normativo in cui sanziona, tra l’altro, la detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti – anche la possibilità di evitare la carcerazione per colui il quale sia stato condannato con pena detentiva definitiva ma sia, in maniera certificata, un soggetto tossicodipendente.

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non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione

le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.

CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)

CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.466,00

 

I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

VALORE INDETERMINABILE

 Procedimento Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile €. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace €. 206,00

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50%
Giudizio di sfratto per morosità 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50%
Procedimento sommario di cognizione 50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 50%
 

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 Procedimento Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 37,00
Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00
Separazione giudiziale €. 85,00

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 Procedimento Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione €. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) €. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 Procedimento  Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 €. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 €. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare €. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 146,00

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 Procedimento Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura CU ridotto della metà
Istanza di fallimento €. 85,00

 

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 Procedimento  Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile Esente
Processi in materia tavolare Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa Esente
Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 Procedimento  Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà)

€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro Esente
Giudizio di Cassazione CU ordinario

 

 

PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 Procedimento   Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi €. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio €. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato €. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato €. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 €. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) €. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica €. 600,00
Altri ricorsi €. 600,00

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 Valore  Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 €. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 €. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 €. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 €. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 €. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 €. 1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria, e ciò poichè il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario
Cass.pen., Sez. V., 9 maggio 2012 n. 17222

diritto alla pensione di vecchiaia

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità  assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (”di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità  delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Cass.civ. sez. Lav., n. 3044/2012

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