L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

a cura di studiolegaledesia.com – De Stefano & Iacobacci, avvocati esperti in misure alternative alla detenzione

1. Una buona idea.

Il Legislatore italiano ha (con una sorprendente sensibilità) previsto – nello stesso testo normativo in cui sanziona, tra l’altro, la detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti – anche la possibilità di evitare la carcerazione per colui il quale sia stato condannato con pena detentiva definitiva ma sia, in maniera certificata, un soggetto tossicodipendente.

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non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione

le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.

CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)

CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.466,00

 

I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

VALORE INDETERMINABILE

 Procedimento Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile €. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace €. 206,00

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50%
Giudizio di sfratto per morosità 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50%
Procedimento sommario di cognizione 50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 50%
 

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 Procedimento Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 37,00
Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00
Separazione giudiziale €. 85,00

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 Procedimento Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione €. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) €. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 Procedimento  Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 €. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 €. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare €. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 146,00

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 Procedimento Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura CU ridotto della metà
Istanza di fallimento €. 85,00

 

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 Procedimento  Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile Esente
Processi in materia tavolare Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa Esente
Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 Procedimento  Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà)

€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro Esente
Giudizio di Cassazione CU ordinario

 

 

PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 Procedimento   Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi €. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio €. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato €. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato €. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 €. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) €. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica €. 600,00
Altri ricorsi €. 600,00

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 Valore  Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 €. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 €. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 €. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 €. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 €. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 €. 1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria, e ciò poichè il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario
Cass.pen., Sez. V., 9 maggio 2012 n. 17222

diritto alla pensione di vecchiaia

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità  assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (”di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità  delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Cass.civ. sez. Lav., n. 3044/2012

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

riguardo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale; ed il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Cass.pen., n. 1855/2012

reato di cui all’art. 572 c.p

la caratteristica fondamentale del reato di cui all’art. 572 c.p. … è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la sistematica violazione dei doveri contrattuali di rispetto della sua integrità fisica e morale, ma lo stravolgimento di un peculiare rapporto personale fra “superiore” e un subordinato, in un ambito che per dimensioni e rapporti di quotidianità può essere assimilato ad una famiglia.. perciò  …il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p. … è ben più corposo e delicato della sola, anche se grave, violazione dei doveri contrattuali verso il dipendente e per questo motivo non può essere ravvisato nelle aziende di grandi dimensioni in cui il lavoratore presta, sostanzialmente, solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche ad un soggetto impersonale, ad una organizzazione complessa e articolata

GUP Milano, 30 settembre 2011, Giud. Manzi, imp. S

post 2011

Il DURC documento unico di regolarità contributiva

Il DURC documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 è un certificato che attestala regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, stesso art. 90, comma 9, lett. c), deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”.
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 10, – secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9, lett. c), dall’art. 157, lett. c), medesimo D.Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici – quale è pacificamente considerata quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), – risponde, infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.

post 2011

Legge del 27 luglio 2011, n. 125, in G.U.n. 180 del 4 agosto 2011

Legge del  27 luglio 2011, n. 125, in G.U.n. 180 del 4 agosto 2011

Art. 1

1.  Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

2.  I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria

Cassazione n. 28922 del 20 luglio 2011

post 2011

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