la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Sicurezza sul Lavoro Avellino – Datore di lavoro e Lavoratore Avellino – Civile Penale

La “sicurezza sul lavoro” è la condizione nella quale il lavoratore lavora senza esporsi al rischio di incidenti; essa si ha quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti e quando il lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sulle attività da svolgere e su quelle ad esse affini.

Se sei un datore di lavoro indagato/imputato in un giudizio penale o convenuto in un giudizio civile in materia di sicurezza sul lavoro, oppure se sei un lavoratore danneggiato da una violazione inerente la sicurezza sul lavoro, puoi rivolgerti agli avvocati De Stefano e Iacobacci, anche solo per un parere, contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando il modulo dei contatti o i canali social

Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

il lavoratore in malattia che lavora altrove

…il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto…

Cass.civ., 25 novembre 2013, n. 26290

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa

…Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa…

Cass.Civ., ord. 29 luglio 2013 n. 18237

ultimi giorni per proporre ricorso al tar Napoli avverso decreto di esclusione dall’ultimo CONCORSONE per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria

Con sentenza in forma semplificata n. 3401 del 3.7.2013  il TAR Napoli accoglie il ricorso avverso il decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Campania di esclusione  dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente di scuola primaria e dell’infanzia essendo legittimo titolo di ammissione il diploma di liceo linguistico conseguito presso l’istituto magistrale entro a/s 2001/02

indennità sostitutiva sempre in caso di ferie non godute

…in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (…), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato…

Cass., sez. Lav., sent. n. 16735 del 4 luglio 2013

benefici legge 104 Avellino

La Legge 104/92 tutela i diritti dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari; essa si occupa, in particolare, dell’Assistenza, dell’Integrazione sociale e dei diritti dei diversamente abili.  “Diversamente abili” sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Taluni dei benefici legislativi riguardano tutti i portatori di handicap mentre altri sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap; in sintesi i benefici ottenibili sono: agevolazioni lavorative, agevolazioni per i genitori, agevolazioni fiscali.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta volta all’ottenimento dei benefici contattateci a info@studiolegaledesia.com

la denuncia contro l’azienda non è elemento idoneo al licenziamento del lavoratore

Cassazione civ. sent. n.  6501 del 2013:
…va escluso, in punto di diritto, che il denunciare od esporre all’A.G. fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, vuoi perché si tratta di condotta lecita e certamente non contraria ai doveri civili (è addirittura penalmente doverosa nelle ipotesi di obbligo di denuncia o di referto: cfr, artt, 361 e ss. c.p.), vuoi perché il rapporto fiduciario in questione concerne l’affidamento del datore di lavoro sulle capacità del dipendente di adempiere l’obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa…

il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore

Cass., sez. Lav., 4 febbraio 2013, n. 2512 :

…Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 1994 del 13/2/2012) che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l’ordine di eseguire un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso”.

Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 4656 del 25/2/2011) che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.
Orbene, nella fattispecie l’indagine compiuta dalla Corte di merito in maniera esente da vizi di natura logico-giuridica ha consentito di accertare, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non solo la responsabilità di quest’ultima in ordine al grave infortunio occorso al lavoratore, per effetto del quale il medesimo subì la perdita di un occhio, ma anche un concorso di colpa del preposto B. , per cui se ne deduce che correttamente i giudici d’appello sono giunti alla conclusione che nessun elemento di colpa era ravvisabile nel comportamento del lavoratore in merito alla produzione dell’evento lesivo verificatosi in suo danno, dal momento che questi non aveva fatto altro che ubbidire a precise direttive datoriali tramite gli ordini del preposto B…

…Quanto al secondo rilievo, concernente la dedotta questione del divieto di cumulo degli accessori, si osserva che questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 14507 dell’1/7/2011) che “la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall’art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell’art. 429 cod. proc. civ.. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall’ari 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991″. (conforme a Cass. Sez. Lav. n. 3213 del 18/2/2004)…

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