Le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate

E’ intervenuta sul tema delle ferie la CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 29 gennaio 2016, n. 1756, ad avviso della quale le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate.
Il ragionamento della Cassazione si rifà ad autorevoli precedenti, infatti in motivazione si legge “..l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali…
…Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva…”

Avvocato diritto penale del lavoro Avellino

Il diritto penale del lavoro afferisce al più complesso sistema penale in materia di lavoro, in particolare alle ipotesi di reato spesso collegate alla materia della sicurezza sul lavoro ed agli eventi (es. lesioni, morte, etc.) ad esso spesso conseguenti anche per violazione di norme o negligenza, imprudenza ed imperizia.

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il Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali

Con riferimento al Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali, la Cassazione (Cassazione Civile, sez. lavoro, 9.1.2015, n. 152) ha statuito, nel confermare la legittimità del licenziamento, che … la delicatezza della funzione svolta dal direttore dell’ufficio postale ed il necessario vincolo fiduciario con l’azienda datrice di lavoro, interrotto dalla condotta del dipendente, giustificano la sanzione espulsiva … la partecipazione all’illecito di altri dipendenti subordinati al direttore non rende lecita la sua condotta, ma caso mai avrebbe giustificato azioni disciplinari anche nei loro confronti …

indennità accompagnamento Avellino

Devi percepire l’indennità accompagnamento?

Sappi che i requisiti previsti dalle legge sono i seguenti:

– riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dalla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
– spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
– cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
– cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
– cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.

Se hai bisogno del nostro aiuto non esitare, puoi utilizzare il modulo dei Contatti o scrivere a info@studiolegaledesia.com oppure contattare l’Avv. Fabiola De Stefano

impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali

la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…

 

in tema di prova del mobbing

…Al fine dell’accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo…
insomma: …la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo posto dall’art. 2087 cod. civ. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l’evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell’imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell’infermità…

Cass.civ., 15 aprile 2014, n. 8804

conversione del contratto di lavoro temporaneo in quello a tempo indeterminato

ad avviso della Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2014 n. 161):

…la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente‘…

ed infatti: quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore…

e dunque: si ha la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore

ricorso per la stabilizzazione dei precari della scuola – Avellino

il RICORSO ai sensi della legge n. 533 del 1973 si instaura innanzi al GIUDICE DEL LAVORO per sentir dichiarare che la sequenza di lavoro precario instaurata dal ricorrente con l’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, manifesta un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastanti innanzitutto con i precetti del Dlgs n. 368/2001; il ricorso serve, quindi, anche a sentir dichiarare che il comportamento della PA è elusivo della direttiva del 28/6/99/70/Ce, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale in data 18.3.1999.

La finalità del ricorso è quella di ottenere la stabilizzazione del lavoratore precario ovvero un risarcimento per il danno patito.

Se sei un insegnante precario e vuoi maggiori informazioni, o vuoi redigere un ricorso, puoi prendere contatti con l’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

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