Quando la farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza è reato!

Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliere): palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l’alterazione obiettiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l’accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista In turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.

Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p..

Cass. pen., Sez. VI, 3/12/2012, n. 46755

Chiama lo Studio!