Può costituirsi parte civile solo il procuratore speciale: questa la corretta e saggia scelta delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 21/12/2017, in attesa delle motivazioni).
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Può costituirsi parte civile solo il procuratore speciale: questa la corretta e saggia scelta delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 21/12/2017, in attesa delle motivazioni).
Il 29/12/2017 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni, il n. 216/2017, titolato appunto Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Puoi leggerlo qui
Puoi consultare la relazione illustrativa sul sito della camera a questo link
In Gazzetta Ufficiale dal 6 febbraio 2018 la Legge n.6/2018 disciplina la protezione dei testimoni di giustizia come articolato dal disegno di legge del precedente anno.
La disciplina integrale/ufficiale la trovi qui
Nessuna preclusione temporale al mutamento del sesso.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30125 del 2017, ad avviso della quale la previsione temporale contenuta nella L. n. 164 del 1982, art. 6, comma 1, non determina alcuna limitazione alla proposizione della domanda giudiziale di rettificazione dell’attribuzione di sesso da parte del soggetto che si sia sottoposto ad intervento medico chirurgico di adeguamento del sesso prima dell’entrata in vigore di tale legge.
Emanata la LEGGE 30 novembre 2017 , n. 179 , la quale si occupa delle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Scarica legge-179-30-11-2017
De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.
Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.
Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.
La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.
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Talune dinamiche fattuali e soggettive determinano la meritevolezza di protezione internazionale o, quantomeno, di protezione sussidiaria o umanitaria.
Particolare protezione merita chi sia fuggito via dal proprio Paese di origine a causa delle vessazioni di natura statuale o a causa di religione (spesso cristiana cattolica) e chi sia in pericolo, ad esempio per il tentativo da parte di taluno di ucciderlo.
Il riconoscimento della protezione internazionale immediatamente dopo l’ingresso nel territorio Italiano spetta ad apposita Commissione territoriale.
Non sembra potersi revocare in dubbio che la figura del “Rifugiato” riguarda persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio Paese di origine per motivi di religione, nonché per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale; il quale non vuole e non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine. Ovvero colui che ha patito evidenti minacce alla vita, torture, ed ingiuste privazioni della libertà personale, e violazioni gravi dei diritti umani.
Si ricorda che per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni ma può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.
Sovente, ricorre il caso di protezione sussidiaria. Ciò avviene quando siamo al cospetto di un cittadino non appartenente all’Unione Europea e nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine sarebbe esposto ad un rischio effettivo di subire un grave danno.
Alternativa ancora è la protezione umanitaria, in presenza di “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.
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Riforma Orlando: la Rescissione del giudicato
In materia è stata attribuita competenza funzionale alla corte di appello, ora deputata a risolvere i casi nei quali l’assenza dell’imputato/condannato sia stata erroneamente dichiarata.
La Riforma Orlando è intervenuta limitando il ricorso in cassazione del PM in caso di sentenza di appello che conferma il proscioglimento/assoluzione di primo grado (limitando il ricorso alle lettere a),b) e c) dell’art. 606 cpp).
Altra modifica risiede nella esclusione della facoltà per l’imputato di proporre ricorso per cassazione personalmente, d’ora in avanti si potrà solo mediante avvocato cassazionista.
Ancora, viene introdotta una procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità in casi palesi, viene introdotta la partecipazione nei proedimenti cautelari e viene introdotta l’obbligatorietà di rinvio alle SSUU per le sez.semplici che non vogliano attenersi ad un principio delle SSUU medesime.
Ampliati, infine, sono i casi di decisione di annullamento senza rinvio, tutte le volte che la cassazione possa porre rimedio all’errore rilevato; nonché ammissibile diviene il rilievo di errore di fatto o materiale d’ufficio.
La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.
Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.
Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.
L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.