Riforma Orlando: il ricorso in cassazione

La Riforma Orlando è intervenuta limitando  il ricorso in cassazione del PM in caso di sentenza di appello che conferma il proscioglimento/assoluzione di primo grado (limitando il ricorso alle lettere a),b) e c) dell’art. 606 cpp).

Altra modifica risiede nella esclusione della facoltà per l’imputato di proporre ricorso per cassazione personalmente, d’ora in avanti si potrà solo mediante avvocato cassazionista.

Ancora, viene introdotta una procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità in casi palesi, viene introdotta la partecipazione nei proedimenti cautelari e viene introdotta l’obbligatorietà di rinvio alle SSUU per le sez.semplici che non vogliano attenersi ad un principio delle SSUU medesime.

Ampliati, infine, sono i casi di decisione di annullamento senza rinvio, tutte le volte che la cassazione possa porre rimedio all’errore rilevato; nonché ammissibile diviene il rilievo di errore di fatto o materiale d’ufficio.

Chiama lo Studio!