La Riforma Orlando ha sancito che con riferimento al c.d. patteggiamento la sua ricorribilità in cassazione possa esservi solo per difetto di volontà dell’imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza e per erronea qualificazione.
Categoria: penale
Riforma Orlando: il giudizio abbreviato
La Riforma Orlando è intervenuta sul giudizio abbreviato in più punti:
1.- in caso di deposito di indagini difensive il PM ha diritto ad un termine per indagini suppletive;
2.- è possibile fare delle richieste di riti alternativi subordinati al non accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato;
3.- per le contravvenzioni lo sconto di pena diviene di 1/2;
4.- l’abbreviato da conversione di altri riti (Immediato, Direttissimo e DPC) mutua più o meno le stesse modifiche.
Riforma Orlando: l’impugnazione della sentenza di n.l.p.
La Riforma Orlando è intervenuta sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere statuendone l’appellabilità sia appannaggio del P.M. che dell’imputato.
L’accoglimento del primo appello determina il decreto che dispone il giudizio con formazione del relativo fascicolo, l’appello accolto all’imputato un proscioglimento più favorevole.
Il provvedimento sarà ricorribile in cassazione, per la p.o. solo per violazione del contraddittorio.
Riforma Orlando: la procedura di archiviazione
La Riforma Orlando ha modificato la procedura di archiviazione nel senso di prevedere che sulla richiesta di archiviazione il GIP, se non accoglie de plano, deve fissare entro tre mesi l’udienza camerale e nei successivi tre decidere.
Il decreto di archiviazione è nullo se manca l’avviso alla p.o., se in caso di opposizione venga dichiarata inammissibile al di fuori dei casi consentiti o se è pronunciato prima del termine per l’opposizione. Mentre l’ordinanza è nulla se è violato il contraddittorio.
L’impugnazione del provvedimento di archiviazione deve avvenire entro quindici giorni, ed è ora un reclamo al tribunale monocratico che provvede con ordinanza non impugnabile a seguito di udienza non partecipata, ma le parti possono proporre memorie.
Riforma Orlando: la durata delle indagini preliminari e le decisioni del PM
La Riforma Orlando è intervenuta sulla durata delle indagini preliminari e le decisioni del PM, sancendo che entro tre mesi dalla scadenza di esse o del 415bis il Pubblico Ministero deve prendere le determinazioni inerenti l’azione penale, salvo poter chiedere una proroga di tre mesi alla procura generale (quindici mesi per criminalità e terrorismo).
Il mancato rispetto dei termini determina dovere di avocazione da parte del PG.
Riforma Orlando: la riserva di incidente probatorio
La Riforma Orlando è intervenuta pure sulla riserva di incidente probatorio, in particolare nel senso che essa, una volta esercitata, deve essere seguita dalla effettiva instaurazione dello stesso entro dieci giorni da parte dell’indagato, pena la perdita di efficacia della stessa.
Riforma Orlando: l’imputato incapace irreversibile
La Riforma Orlando ha disciplinato la situazione processuale dell’imputato incapace irreversibile nel senso di – revocata la eventuale sospensione del processo – pronunciarsi sentenza di n.l.p. o n.d.p., salvo misura di sicurezza.
Ovviamente, laddove l’incapacità venisse meno o fosse stata dichiarata per errore è prevista apposita riproponibilità dell’azione penale.
Riforma Orlando: gli aumenti di pena ed il bilanciamento delle circostanze
La Riforma Orlando ha previsto degli aumenti di pena per taluni reati ed una diversa bilanciamento delle circostanze in taluni casi.
In particolare,
è stato aumentata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ora la pena è da sei a dodici anni;
il furto in abitazione, e quindi quello con strappo, hanno ora una pena da tre a sei anni, che diviene da quattro a dieci in caso di più aggravanti; e le circostanze attenuanti (eccetto 98 e 625bis) non possono equivalere o prevalere sulle aggravanti; le aggravanti portano ad una pena da due a sei anni;
la rapina ha una reclusione da quattro a dieci anni, che diviene da cinque a venti quando aggravata e da sei a venti anni quando pluriaggravata;
l’estorsione aggravata diviene punita da sette a venti anni.
Riforma Orlando: il risarcimento del danno estingue il reato
La Riforma Orlando ha previsto casi in cui il risarcimento del danno estingue il reato.
Infatti, nei reati procedibili a querela – prima dell’apertura del dibattimento – l’imputato può risarcire il danno, anche mera offerta reale, con ciò determinando – nel caso in cui il giudice ne ravvisi la congruità – l’estinzione del reato.
Laddove non abbia fatto in tempo, e voglia provvedere, può chiedere al giudice un termine (non oltre sei mesi) per procedere, anche a rate.
Riforma Orlando: l’allungamento dei termini di prescrizione
La Riforma Orlando ha previsto l’allungamento dei termini di prescrizione quantomeno in un quadruplice senso:
1.- taluni gravi reati commessi nei confronti di minori hanno come termine iniziale di decorrenza della prescrizione il compimento della maggiore età della vittima (salvo il processo sia già stato avviato in precedenza);
2.- la sospensione della prescrizione – oltre a vari altri casi – resta sospesa tra primo e secondo grado nonché tra secondo grado e cassazione, per un massimo di un anno e mezzo, in tutti i casi in cui ad essere impugnata sia una sentenza di condanna. Ovviamente la sopravvenuta assoluzione o l’annullamento della sentenza determinano il ricalcolo del termine ivi compreso quello sospeso;
3.- l’interruzione della sospensione si ha – oltre agli altri casi – anche quando vi sia stato interrogatorio della PG su delega del PM;
4.- l’interruzione della prescrizione vale per tutti i correi, la sospensione invece per i soli imputati per cui si procede.