BULLISMO E CYBERBULLISMO:
pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale
(a cura di De Stefano & Iacobacci)
Trattasi di comportamenti di SOPRAFFAZIONE verso i più deboli, tra i due fenomeni cambia, in sostanza, il LUOGO che è anche MEZZO, ed in alcuni casi la condotta.
Nel secondo si utilizzano gli strumenti tecnologici, possiamo dire che si passa dalla strada alla piazza virtuale.
Caratteristiche comuni:
SOPRAFFAZIONE
OFFESA (o meglio le offese)
VIOLENZA
PERSISTENZA E REITERAZIONE delle condotte
DISPARITÀ DI POSIZIONE VITTIMA/OFFESA
Fenomeni forti in giovane età, oggetto di legge del 2017, con coinvolgimento della scuola quale primo presidio al problema.
I comportamenti di c.d.
BULLISMO,
di per sé penalmente rilevanti (e rilevanti anche in senso civilistico in punto di risarcimento dei danni), possono proporsi anche nelle forme del c.d.
CYBERBULLISMO
ampliandone la penale rilevanza verso reati che si possono commettere prevalentemente, se non esclusivamente, con i nuovi media.
Taluno ha definito dette ultime condotte, atecnicamente,
“criminalità informatica”
intendendo dire che si perpetra la condotta delittuosa mediante strumenti informatici o telematici.
Il Cyberbullismo ha dimensione teoricamente planetaria, mentre il Bullismo dimensione locale. Il Cyberbullismo determina una spersonalizzazione dell’autore che non gli consente di percepire in via immediata gli effetti delle proprie azioni.
Trattasi di fenomeni genetici di responsabilità, ed in particolare di:
RESPONSABILITÀ CIVILE
diretta se il Bullo o Cyberbullo sono divenuti maggiorenni e responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di autore minorenne.
Ma anche culpa in educando o in vigilando, se i fatti si verificano sotto la sfera di chi poteva impedirli in ragione del ruolo (es. scuola).
Danno patrimoniale ma sopratutto danno non patrimoniale: morale, esistenziale , etc..
RESPONSABILITÀ PENALE
per il Bullo o Cyberbullo (maggiorenni o minorenni, varia solo la competenza/giurisdizione) nel caso di integrazione di singole fattispecie di reato:
Categorie di illeciti penali
* condotte che colpiscono prevalentemente la vita e l’incolumità ed integrano i reati di:
→ percosse
→ lesioni
→ istigazione al suicidio
→ omicidio
* condotte che colpiscono prevalentemente la dignità e la libertà ed integrano i reati di:
→ diffamazione
→ minacce
→ stalking
→ violenza privata
→ estorsione
→ diffusione di materiale porno e pedopornografico
→ interferenze illecite nelle vita privata
→ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
* altre condotte penalmente rilevanti es.:
→ sostituzione di persona
→ trattamento illecito dei dati
Formulazioni possibili di Cyberbullismo
* Cyberbullismo improprio: reati commessi nella realtà che vengono diffusi ampliandone il potere lesivo.
Es. botte messe in rete, tre reati: percosse (e/o lesioni) + diffamazione aggravata + delitto di trattamento illecito dei dati personali.
* Cyberbullismo proprio: commessi solo attraverso il mezzo informatico/telematico
Es. minacce, diffamazione, stalking nella versione del cyberstalking, che si verificano solo online o anche es. accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona
* Cyberbullismo ibrido: con un passaggio dal lecito all’illecito dovuto proprio alla diffusione in via informatica.
Es. immagini esplicite avute col consenso del soggetto ma pubblicate a sua insaputa o per danneggiarlo. In tale categoria es. il pornorevenge, che è sovente la vendetta porno degli ex, approvata recentemente dal Senato della Repubblica in data 17 luglio 2019.
Tali condotte ad oggi sono diffamazione aggravata + delitto di trattamento illecito dei dati personali.
Rimedi penali a tutela delle vittime
→ misure cautelari personali:
es. arresti domiciliari con divieto di comunicazione, divieto di avvicinamento alla p.o. ed ai luoghi frequentati dalla p.o.
Verrebbe da dire: divieto di utilizzo dei social o di taluni media
→ misure cautelari reali:
es. sequestro di siti, blog, pagine social e contenuti online
e sequestro di apparecchiature informatiche/hardware (pc. Tablet, etc.).
Come si cita questo articolo: BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale, in www.studiolegaledesia.com, 14/6/2019