BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

BULLISMO E CYBERBULLISMO:

pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

(a cura di  De Stefano & Iacobacci)

Trattasi di comportamenti di SOPRAFFAZIONE verso i più deboli, tra i due fenomeni cambia, in sostanza, il LUOGO che è anche MEZZO, ed in alcuni casi la condotta.

Nel secondo si utilizzano gli strumenti tecnologici, possiamo dire che si passa dalla strada alla piazza virtuale.

Caratteristiche comuni:

SOPRAFFAZIONE

OFFESA (o meglio le offese)

VIOLENZA

PERSISTENZA E REITERAZIONE delle condotte

DISPARITÀ DI POSIZIONE VITTIMA/OFFESA

Fenomeni forti in giovane età, oggetto di legge del 2017, con coinvolgimento della scuola quale primo presidio al problema.

I comportamenti di c.d.

BULLISMO,

di per sé penalmente rilevanti (e rilevanti anche in senso civilistico in punto di risarcimento dei danni), possono proporsi anche nelle forme del c.d.

CYBERBULLISMO

ampliandone la penale rilevanza verso reati che si possono commettere prevalentemente, se non esclusivamente, con i nuovi media.

Taluno ha definito dette ultime condotte, atecnicamente,

criminalità informatica”

intendendo dire che si perpetra la condotta delittuosa mediante strumenti informatici o telematici.

Il Cyberbullismo ha dimensione teoricamente planetaria, mentre il Bullismo dimensione locale. Il Cyberbullismo determina una spersonalizzazione dell’autore che non gli consente di percepire in via immediata gli effetti delle proprie azioni.

Trattasi di fenomeni genetici di responsabilità, ed in particolare di:

RESPONSABILITÀ CIVILE

diretta se il Bullo o Cyberbullo sono divenuti maggiorenni e responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di autore minorenne.

Ma anche culpa in educando o in vigilando, se i fatti si verificano sotto la sfera di chi poteva impedirli in ragione del ruolo (es. scuola).

Danno patrimoniale ma sopratutto danno non patrimoniale: morale, esistenziale , etc..

RESPONSABILITÀ PENALE

per il Bullo o Cyberbullo (maggiorenni o minorenni, varia solo la competenza/giurisdizione) nel caso di integrazione di singole fattispecie di reato:

Ma anche di:

Categorie di illeciti penali

* condotte che colpiscono prevalentemente la vita e l’incolumità ed integrano i reati di:

percosse

lesioni

istigazione al suicidio

omicidio

* condotte che colpiscono prevalentemente la dignità e la libertà ed integrano i reati di:

diffamazione

minacce

stalking

violenza privata

estorsione

diffusione di materiale porno e pedopornografico

interferenze illecite nelle vita privata

→ Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

* altre condotte penalmente rilevanti es.:

sostituzione di persona

trattamento illecito dei dati

Formulazioni possibili di Cyberbullismo

* Cyberbullismo improprio: reati commessi nella realtà che vengono diffusi ampliandone il potere lesivo.

Es. botte messe in rete, tre reati: percosse (e/o lesioni) + diffamazione aggravata + delitto di trattamento illecito dei dati personali.

* Cyberbullismo proprio: commessi solo attraverso il mezzo informatico/telematico

Es. minacce, diffamazione, stalking nella versione del cyberstalking, che si verificano solo online o anche es. accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona

* Cyberbullismo ibrido: con un passaggio dal lecito all’illecito dovuto proprio alla diffusione in via informatica.

Es. immagini esplicite avute col consenso del soggetto ma pubblicate a sua insaputa o per danneggiarlo. In tale categoria es. il pornorevenge, che è sovente la vendetta porno degli ex, approvata recentemente dal Senato della Repubblica in data 17 luglio 2019.

Tali condotte ad oggi sono diffamazione aggravata + delitto di trattamento illecito dei dati personali.

Rimedi penali a tutela delle vittime

misure cautelari personali:

es. arresti domiciliari con divieto di comunicazione, divieto di avvicinamento alla p.o. ed ai luoghi frequentati dalla p.o.

Verrebbe da dire: divieto di utilizzo dei social o di taluni media

misure cautelari reali:

es. sequestro di siti, blog, pagine social e contenuti online

e sequestro di apparecchiature informatiche/hardware (pc. Tablet, etc.).

Come si cita questo articolo:
BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale, in www.studiolegaledesia.com, 14/6/2019

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