La giurisprudenza italiana e sovranazionale favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

La giurisprudenza, italiana e sovranazionale, favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

La Legge 164/82 prevede che il Tribunale disponga la rettificazione dell’attribuzione del sesso ed ordini all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro.

All’art. 3 della Legge 164/82 è previsto che il Tribunale autorizzi il trattamento chirurgico solo “quando risulti necessario” essendo lo spirito della legge quello di favorire la qualità della vita e il benessere psicofisico delle persone transessuali, garantendo loro il pieno diritto alla identità sessuale.

Dal combinato disposto dell’art. 3 della succitata legge e della Giurisprudenza Costituzionale e di merito risulta che di volta in volta va valutata la condizione psicofisica dell’interessato e, ove risulti necessario, il suo adeguamento chirurgico.

La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985 ha affermato una nozione di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale dal quale deriva una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti”.

Dunque emerge la necessità di tenere in massimo conto l’elemento psicosessuale, in relazione al quale il Giudice è chiamato, nel caso concreto, a verificare lo stato delle avvenute modificazioni dei caratteri sessuali e, in rapporto a ciò, la necessità o la possibilità eventuale di realizzare l’intervento medico- chirurgico totale.

La rettificazione degli atti di stato civile può quindi essere autorizzata nei casi in cui il soggetto transessuale abbia raggiunto quello stato di benessere in relazione alla affermazione della propria identità sessuale cui fa appunto riferimento la Consulta.

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Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Sulla base dei principi dettati dall’art. 12 del D.l.vo 11/2010 l’utilizzatore dello strumento di pagamento non risente delle perdite conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate, a meno che queste non siano riconducibili al dolo dello stesso utilizzatore o non si siano rese possibili per una mancata custodia dei codici operativi riconducibile a sua colpa grave.

Essendo questo il parametro normativo di riferimento la responsabilità dell’istituto bancario che consenta ripetutamente a terzi di sottrarre somme dal conto corrente del correntista/consumatore che gliele aveva affidate in custodia si manifesta come prevista ex lege.

Vieppiù, possiamo dire a sostegno della tesi , che istituto di credito  risponde anche ai sensi dell’art 1176, comma 2, c.c. secondo cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Leggi tutto “Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing”

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

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Avvocato per ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO in favore del militare e dei familiari

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa della redazione di ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO, al fine di ottenere ogni tipo di beneficio in favore del militare e dei familiari, anche di natura pensionistica.

Con l’ausilio di esperti consulenti, lo studio si adopera ai fini della dimostrazione del nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e le patologie in termini di certezza, quantomeno in termini giuridici, per il buon esito della causa; e ciò, innanzi a qualsiasi AG ivi compresa la Corte dei Conti.

Particolare attenzione è volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’insorgere della patologia collegata alla esposizione; e ciò, ad ogni fine ivi compreso l’ottenimento della c.d. pensione privilegiata ad opera della Magistratura contabile (si pensi ai casi di militari inviati in missione in Kosovo che hanno contratto un LNH).

Analoga attenzione è prestata ai ricorsi volti ad ottenere il duplice beneficio, quale la pensione privilegiata ed il trattamento di attività, cumulo ammesso purché il rapporto lavorativo sia diverso da quello che ha dato titolo alla pensione privilegiata.

Altrettanta attenzione è prestata ai casi di reversibilità della pensione privilegiata in favore della vedova del militare.

Se hai bisogno di noi, anche solo per un parere, contattaci!

Consulente legale esperto in Concerie ed Industria conciaria

De Stefano & Iacobacci Avvocati sono esperti in consulenza ad industrie conciarie, in particolare si occupano di tutte le vicende amministrative, di diritto del lavoro e di diritto penale con specifico riferimento, tra l’altro, alla gestione dei rifiuti delle concerie e delle industrie conciarie ed agli illeciti ambientali in genere, nonché si occupano di tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro e le omesse cautele in favore degli operai conciari.

L’esperienza è maturata in ragione della prossimità con il c.d. distretto campano del polo conciario, che è specializzato nella concia di pelli piccole, ovine e caprine, per abbigliamento, calzatura e pelletteria localizzate principalmente nella zona di Solofra (Avellino), Montoro e Serino, vicino ad Avellino, con alcune importanti presenze anche nei dintorni di Napoli (Arzano, Casandrino, Casoria).

Se necessiti di una consulenza legale in materia o di un appuntamento per discutere il tuo caso, contattaci

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale ad Avellino

L’ Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in diritto condominiale.

In particolare si occupa della fase contenziosa e precontenziosa, ma anche della fase stragiudiziale, delle seguenti tematiche condominiali:

CONDOMINIO IN GENERALE, definizione e natura giuridica;

PARTI COMUNI ex Art. 1117 c.c., Cosa sono le parti comuni, Il suolo, Le fondazioni, I muri maestri, Le facciate, I tetti, i lastrici solari e le terrazze a livello, I sottotetti, Le scale, portoni d’ingresso, pilastri e le travi portanti, vestiboli, gli anditi e i portici, cortili, Beni comuni necessari, Portineria e altri locali comuni, Opere e manufatti destinati all’uso comune, Gli ascensori, Il decoro architettonico, I balconi, le verande e le finestre, Chi paga le spese per la riparazione dei balconi, Diritti dei condomini sulle cose comuni e indivisibilità, Le innovazioni, Le aree destinate a parcheggio, Il posto auto in condominio;

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, ripartizione delle spese in base all’accordo delle parti, criterio legale di ripartizione delle spese, tabelle millesimali, tabelle millesimali contrattuali, tabelle millesimali c.d. giudiziali, tabelle millesimali c.d. assembleari, approvazione delle tabelle millesimali e casi concreti, natura delle obbligazioni condominiali, fondo cassa (o fondo speciale), debiti contratti dal condominio;

ORGANI DEL CONDOMINIO, l’amministratore di condominio, revoca dell’amministratore di condominio, attribuzioni dell’amministratore di condominio e la natura del suo rapporto con il condominio, rappresentanza dell’amministratore, provvedimenti dell’amministratore, prorogatio dei poteri dell’amministratore, amministratore di condominio e la privacy, obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, assemblea condominiale, consiglio dei condomini, ruolo del singolo condomino, condominio e la privacy, Telecamere in condominio;

CONDOMINIO ED AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA, liti attive e passive, decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, dissenso rispetto alle liti, impugnazione delle delibere condominiali, mediazione in condominio;

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, regolamento condominiale, procedura per l’approvazione del regolamento condominiale, revisione del regolamento condominiale, multa condominiale, etc.

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Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa della materia del diritto commerciale ed in particolare del c.d. diritto societario sino ad arrivare, più in generale, delle vicende gestionali dell’impresa.

Aiuta i propri clienti a creare una struttura societaria corretta e, laddove necessario, presta assistenza giudiziale per le vicende nascenti in corso di vita della impresa stessa, aiutando ad impugnare e ricorrere, in ogni sede, sia i soci che gli amministratori, ma anche i terzi danneggiati dall’impresa.

Particolare assistenza e consulenza legale è prestata con riferimento alle operazioni su capitale sociale, partecipazioni sociali, fusione e scissione, nonché in materia di corporate governance.

Infine, i propri clienti vengono costantemente seguiti ed aggiornati, anche con modalità telematiche e da remoto, in ogni momento anche su questioni inerenti la contrattualistica commerciale e le controversie conseguenti.

Se hai necessità di un nostro aiuto od un parere, contattaci.

studio legale esperto in Diritto Scolastico

studio legale esperto in Diritto Scolastico

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano tutti i casi giudiziari inerenti l’ordinamento scolastico italiano, con particolare attenzione alle normative specifiche del settore, gli interventi normativi e gli orientamenti recenti della giurisprudenza.

Più in generale lo studio tutela tutti i diritti e le ragioni inerenti libertà di insegnamento e libertà scolastiche, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, sussidiarietà e principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Ancora, oggetto di assistenza sono tutte le vicende ricollegabili a organizzazione amministrativa della Pubblica Istruzione, ordinamento scolastico nelle riforme legislative più recenti, sistema nazionale di istruzione, scuole statali e paritarie, le scuole private, organi collegiali della scuola e stato giuridico del dirigente scolastico e del personale docente.

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LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI.

A cura dell’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino

 

1.- IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA E LE SUE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

La legge 29 marzo 1985, n. 113 – recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti” – dopo aver previsto, agli artt. 1 e 2, le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale regionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico ad opera degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, all’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati, il comma 2 dello stesso articolo impone che: “anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge“.

L’art. 5 della legge in discorso – rubricato “denunce” – disciplina le comunicazioni da effettuarsi all’U.P.L.M.O. da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, oltre che dalla società che all’epoca gestiva l’esercizio telefonico, stabilendo quanto segue: “1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. 2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a dame comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. 3. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica. 4. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino (‘obbligo di assunzione.”

L’art. 6, infine, per quanto qui interessa, regola le “modalità per il collocamento” imponendo ai datori di lavoro pubblici di assumere “per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (co. 4) e sancendo che “i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio“.

 

2.- LE CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE.

Il comma 5 dello stesso articolo 6 stabilisce le conseguenze in caso di inottemperanza all’obbligo: “Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio“.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di evidenziare (Sentenza n. 1335 del 2015, e sent. n. 15913 del 2004) come l’analisi del testo della legge n. 113 del 1985, “anche in virtù dello speciale richiamo contenuto nell’art. 1, terzo comma, della legge 12 marzo 1998, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili (“restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti”)”, dimostri che “per costoro l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia ed alle richieste d’avviamento (art. 11), ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale (artt. 3 e 6), istituendo una rete di controlli, anche incrociati (v., art. 5, terzo e quarto comma) e di supporti e verifiche (art. 8), che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41, secondo comma, Cost., posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte“.

La Cassazione da tali premesse ha tratto la conseguenza, in punto di principio di diritto, che “in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro” (in conformità v., da ultimo, Cass. n. 12131 del 2011).

 

3.- L’ONERE DELLA PROVA DEL CENTRALINO

Non è dunque il lavoratore privo della vista che ha l’onere di provare la sussistenza presso il destinatario dell’atto di un centralino dalle caratteristiche delineate dall’art. 3, co. 1, della legge n. 113 del 1985, con acquisizione di fonti di prova estranee alla sua immediata disponibilità.

E’ invece sufficiente che egli deduca e provi l’iscrizione nell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista nonché l’atto di avviamento al lavoro.

Similmente alle controversie in cui il lavoratore avviato al lavoro convenga, per l’accertamento del suo diritto soggettivo all’assunzione, il datore di lavoro destinatario dell’atto amministrativo di avviamento, sarà questi a dover contestare la legittimità dell’atto, deducendo specifiche circostanze che escludano l’insorgenza dell’obbligo di assunzione individuato dall’ufficio di Collocamento Mirato, fornendone la relativa prova; in tal caso è devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione (cfr. Cass. n. 12968 del 2010; Cass. n. 3089 del 2004; Cass. n. 15315 del 2001; Cass. n. 9658 del 1998; Cass. n. 10072 del 1994, e cfr. da ultima la citata e nota Cass civ., sez. Lavoro, n. 1335 del 2015).

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Avvocato esperto in cause per diffamazione ad Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente esperto nella difesa in processi per il reato di diffamazione, sia dal lato del diffamatore che del diffamato, e si occupa di ogni profilo ad esso connesso.

Cura sia l’azione penale che l’azione civile risarcitoria, nonché le procedure connesse di emergenza volte a far cessare il fenomeno quando ancora in atto.

Cura casi celebri ed ogni sfaccettatura delle vicende collegate alla violazione della reputazione comunque commessa: a mezzo televisione, giornali, web, social e di persona.

Se hai un caso da sottoporre od una consulenza da richiedere, contatta direttamente l’Avv. Iacobacci o scrivici
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