Riforma Orlando: l’imputato incapace irreversibile

La Riforma Orlando ha disciplinato la situazione processuale dell’imputato incapace irreversibile nel senso di – revocata la eventuale sospensione del processo – pronunciarsi sentenza di n.l.p. o n.d.p., salvo misura di sicurezza.

Ovviamente, laddove l’incapacità venisse meno o fosse stata dichiarata per errore è prevista apposita riproponibilità dell’azione penale.

Riforma Orlando: gli aumenti di pena ed il bilanciamento delle circostanze

La Riforma Orlando ha previsto degli aumenti di pena per taluni reati ed una diversa bilanciamento delle circostanze in taluni casi.

In particolare,

è stato aumentata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ora la pena è da sei a dodici anni;

il furto in abitazione, e quindi quello con strappo, hanno ora una pena da tre a sei anni, che diviene da quattro a dieci in caso di più aggravanti; e le circostanze attenuanti (eccetto 98 e 625bis) non possono equivalere o prevalere sulle aggravanti; le aggravanti portano ad una pena da due a sei anni;

la rapina ha una reclusione da quattro a dieci anni, che diviene da cinque a venti quando aggravata e da sei a venti anni quando pluriaggravata;

l’estorsione aggravata diviene punita da sette a venti anni.

Riforma Orlando: il risarcimento del danno estingue il reato

La Riforma Orlando ha previsto casi in cui il risarcimento del danno estingue il reato.

Infatti, nei reati procedibili a querela – prima dell’apertura del dibattimento – l’imputato può risarcire il danno, anche mera offerta reale, con ciò determinando – nel caso in cui il giudice ne ravvisi la congruità – l’estinzione del reato.

Laddove non abbia fatto in tempo, e voglia provvedere, può chiedere al giudice un termine (non oltre sei mesi) per procedere, anche a rate.

Riforma Orlando: l’allungamento dei termini di prescrizione

La Riforma Orlando ha previsto l’allungamento dei termini di prescrizione quantomeno in un quadruplice senso:

1.- taluni gravi reati commessi nei confronti di minori hanno come termine iniziale di decorrenza della prescrizione il compimento della maggiore età della vittima (salvo il processo sia già stato avviato in precedenza);

2.- la sospensione della prescrizione – oltre a vari altri casi – resta sospesa tra primo e secondo grado nonché tra secondo grado e cassazione, per un massimo di un anno e mezzo, in tutti i casi in cui ad essere impugnata sia una sentenza di condanna. Ovviamente la sopravvenuta assoluzione o l’annullamento della sentenza determinano il ricalcolo del termine ivi compreso quello sospeso;

3.- l’interruzione della sospensione si ha – oltre agli altri casi – anche quando vi sia stato interrogatorio della PG su delega del PM;

4.- l’interruzione della prescrizione vale per tutti i correi, la sospensione invece per i soli imputati per cui si procede.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

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