Ad avviso della Corte di Cassazione, posta la violazione di norma imperativa come “causa petendi” dell’invocata declaratoria di nullità assoluta di una delibera di approvazione di bilancio, non configura ultrapetizione il rilievo officioso di un vizio di nullità di quest’ultima, emergente dagli atti, pur se non specificamente indicato nella prospettazione della domanda.
V. Cass civ., sez I, 4/5/2016, n. 8795
Categoria: civile
Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima
Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….
Il praticante avvocato non può patrociniare in appello
Sul tema è intervenuta la Cassazione (v. sez. II, n. 3917/2016), ad avviso della quale:
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace
la legittimazione ad agire per la veduta appartiene ai singoli condomini
In materia condominiale la “legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini.
In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario”…
Cassazione Civile sent.n. 1549/2016
Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista
Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista, è questa la posizione espressa dalla Cassazione.
Vedi la recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione I, 19 gennaio 2016, n. 806:
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere
Le sezioni Unite civili sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata
Sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata, le Sezioni Unite Civili, 22.12.2015 n. 25767, hanno sancito almeno due importanti principi:
1. spetta alla madre l’onere dalla prova controfattuale della volontà abortiva laddove avesse conosciuto le patologie del feto, ma l’onere probatorio in questione può essere assunto anche mediante presunzioni semplici;
2. il nato con patologie non è legittimato ad agire per il danno da <<vita ingiusta>> poiché l’ordinamento ignora il <<diritto a non nascere se non sano>>.
il diritto all’oblio nei motori di ricerca sussiste solo per notizie risalenti e non più interessanti per la collettività
Il diritto all’oblio nei motori di ricerca sussiste solo per notizie risalenti e non più interessanti per la collettività, sembra questa la sintesi corretta di una recente sentenza di merito civile.
Ed infatti, se per un verso sussiste l’obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (cd. “deindicizzazione”) i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all’oblio” (o “right to be forgotten”), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona; epperò, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all’oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.
Il testo integrale di Tribunale civile di Roma, sent.24/11/2015, a questo link
Avvocato dei Consumatori ad Avellino
Avvocato dei Consumatori ad Avellino
L’ avvocato Fabiola De Stefano fornisce aiuto legale e notizie in materia di contratti, prodotti difettosi, vacanze rovinate, multe, sanità, risparmio, tasse etc., e più in generale sulle tematiche del codice civile e del codice del consumo, ai Consumatori di Avellino e provincia, con uno sguardo particolare alla popolazione di Altavilla Irpina.
Particolari risultati positivi sono stati riportati con riferimento alla materia del Codice della Strada, sia in difesa di Enti Pubblici che di privati cittadini e guidatori, ed in materia di ricorsi avverso contravvenzioni stradali e ricorsi contro autovelox e tutor in Campania.
L’aiuto ai consumatori si estende in ogni materia afferente, compreso ogni ramo del diritto intersecantesi con le vicende del cittadino e del consumatore, ivi compresi pignoramenti, esecuzioni e procedure di sfratto.
Altrettando interessante è la materia che inerisce i debitori e la cancellazione dal registro delle sofferenze della Banca d’Italia.
L’assistenza legale è prestata dal primo grado di giudizio sino innanzi alla Corte di Cassazione.
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Ulteriori sportelli a supporto di chiunque ne avesse bisogno sono lo sportello antiviolenza e quello per i disabili ed i fragili.
L’Avvocato Fabiola De Stefano si distingue per la sua competenza nelle questioni di diritto dei consumatori e nella tutela dei diritti di cittadini e consumatori ad Avellino e provincia. Grazie alla sua esperienza, offre una consulenza personalizzata per affrontare problemi legati a contratti non rispettati, prodotti difettosi, controversie con le compagnie assicurative, e situazioni di malasanità.
Inoltre, si occupa di difendere i diritti dei consumatori riguardo a pignoramenti e procedure di sfratto, assicurando un’assistenza completa che va dalle prime fasi del contenzioso fino alla Corte di Cassazione.
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L’Avvocato De Stefano si impegna anche per il sociale, offrendo assistenza attraverso sportelli dedicati alle vittime di violenza e alle persone con disabilità o in situazioni di fragilità. Per ricevere aggiornamenti, visitare il gruppo Facebook o seguire il blog per notizie e approfondimenti.
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La responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.
Il Tribunale di Palermo, sez. III Civile, 17/11/2015, n. 6589, affronta il tema della responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.
In decisione si statuisce che il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Insomma, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Condanna dell’Antitrust per Alitalia per il no-show rule
La no show rule consente alla compagnia aerea, quando un passeggero perde il volo d’andata, di cancellare automaticamente anche il volo di ritorno.
L’Antitrust è intervenuta affermando che la condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata costituisce una pratica commerciale scorretta.
Ad inizio anno è stata perciò condannata Air France (multa di 80 mila euro) anche in relazione alle modalità di comunicazione della stessa norma al momento dell’acquisto online; di recente analoga condanna (320mila euro) l’Antitrust ha comminato ad Alitalia proprio per la pratica commerciale scorretta del no-show rule (v. provvedimento pubblicato sul sito www.agcm.it il 16 novembre 2015).
Se sei un viaggiatore che necessita di assistenza legale per ottenere un risarcimento contattaci o invia una email all’avvocato Fabiola De Stefano.