In tema di ICI, sono sottoposte all’imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi, classificabili nella cat. D/7, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è determinata secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 33 del 1992, in base al valore di bilancio risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.
Cass.civ., Sez Trib., 24/2/2016, n. 3618
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Le ultime news in materia o le nostre opinioni
Responsabilità del creditore che iscrive ipoteca per valore maggiore
Per la Cassazione il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Cass.civ., sez III, 5/4/2016, n. 6533
Rilevabile ex officio la nullità di una delibera di approvazione del bilancio
Ad avviso della Corte di Cassazione, posta la violazione di norma imperativa come “causa petendi” dell’invocata declaratoria di nullità assoluta di una delibera di approvazione di bilancio, non configura ultrapetizione il rilievo officioso di un vizio di nullità di quest’ultima, emergente dagli atti, pur se non specificamente indicato nella prospettazione della domanda.
V. Cass civ., sez I, 4/5/2016, n. 8795
E’ di tenue entità il fatto di non sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico
Le SS.UU. della Cassazione (sentenza del 6 aprile 2016) hanno affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186 comma 7 CDS
Può firmare il ricorso per Cassazione il sostituto cassazionista
E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.
Cass., Sez. Un., c.c. 28 aprile 2016.
Si possono usare virus informatici quali strumenti di indagine per gravi reati
Le SS.UU. penali sono state chiamate a chiarire se anche nei luoghi di privata dimora (di cui all’articolo 614 c.p.), pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).
La risposta è stata positiva con riguardo ai procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
vedi Cass., Sez. Un., c.c. 28 aprile 2016.
Se la sentenza è annullata per vizi inerenti la prova, la Corte di Appello deve rinnovare il dibattimento
Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere la questione inerente il se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Le SS. UU. sul punto hanno chiarito che Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.
Così Cass., Sez. Un., udienza del 28 aprile 2016.
E’ omicidio volontario aiutare la propria moglie a morire
Un recente intervento della Corte di Cassazione ha statuito che è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l’omicidio del consenziente, in caso di mancanza di una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell’integrità fisica altrui.
Così Cass., sez. I, 31 marzo 2016, n.12928.
Se non lo fa il datore di lavoro, il TFR lo paga l’INPS
La Cassazione sezione lavoro, con sent. n.8072/2016 ha confermato che laddove il datore di lavoro risulti inadempiente alla corresponsione del TFR, provvede alla corresponsione del dovuto al lavoratore il Fondo di Garanzia dell’Inps.
Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima
Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….