rifiuto di sottoporsi al test del DNA implica paternità

…Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
… Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, che non sono necessari, ai fini dell’accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché possa darsi rilievo a detto rifiuto, dovendo essere valorizzate, proprio per la natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni dello stesso, che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell’esame da svolgere, il cui esito consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento…
così Cass.civ., sez. I, 19 novembre 2012, n. 20235

può costituirsi parte civile il convivente

la Cassazione (sez. V pen., n. 43434/2012) ha sancito la

risarcibilità del danno subito da persona convivente derivatogli (quale vittima secondaria) dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale

rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge

il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale
Cass.civ., sez. I, sent. n.19112/2012

scala a chiocciola e lesione dei diritti del vicino

Le porte, ballatoi, e la scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all’accesso, e solo occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all’esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino

Cass.civ., sez. II, 5 novembre 2012 n. 18904

corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti: confiscabile solo il profitto

la nozione di profitto confiscabile non va identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la PA, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illecita della causa remota..Ne consegue che il profitto che la parte privata ha conseguito dall’appalto illecitamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico in tal modo instaurato con l’amministrazione..

Cass.pen., sez. VI, 5 novembre 2012, n. 42530

articolo 517 c.p.p. e abbreviato

è illegittimo l’articolo 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione

C.Cost., 26 ottobre 2012, n. 237

è tutelata dal diritto di autore anche un’opera non ancora pubblicata

…Il diritto di autore nel nostro sistema fonda anzitutto sul principio di cui all’art. 2575 c.c., secondo il quale formano oggetto del diritto di autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative………, qualunque ne sia il modo o forma di espressione”.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, divenuta comune presupposto dei ragionamenti sulla protezione di cui si tratta, oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una “sorgente di utilità”. Essa, è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell’autore ovvero è stato scritto “messaggio personale di questo agli altri uomini”. Detta realtà pregiuridica ha condotto la legge al riconoscimento di interessi personali dell’autore, degni di tutela, in relazione all’opera stessa ed alla sua circolazione.

E’ insegnamento altrettanto autorevole, antico e consolidato, secondo il quale tale norma del codice civile ha superato l’atteggiamento prudente della legge speciale chiarendo per l’appunto che l’opera è tutelata, e dunque sussiste, “qualunque ne sia il modo o forma di espressione”. Dunque se è vero che l’edizione di un’opera letteraria toglie ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto, come ritiene il ricorrente, che opera, ovvero compiuta espressione del suo autore vi possa essere anche prima della edizione. Posto che nell’inedito sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e dunque una forma come tale riconoscibile è riconducibile al soggetto autore(Cass. Nn. 15.496 del 2004, 24594 del 2005, 25173 del 2011, citate anche ma non sempre ben intese dalla difesa del ricorrente).

E’ opportuno precisare che l’opera inedita, in conclusione, può essere opera nel senso che in questa sede rileva. Essa non è, per questo, opera incompleta, per quanto, è il caso di chiarire per completezza di ragionamento, anche nell’opera incompleta, ovvero nell’opera che non è giunta al compimento immaginato dall’autore, possono ravvisarsi tanto la creatività quanto la soggettività, nel senso del carattere soggettivamente creativo che l’autore le ha impresso.

La norma dell’art. 185,dunque, laddove afferma che la legge in questione sì applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri,” dovunque pubblicate per la prima volta in Italia”, è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio. Essa, in definitiva, promette la propria protezione a tutte le opere pubblicate in Italia ancorchè esse possono essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse. Non esclude affatto, con ciò, di tutelare un’opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, purchè essa sia per l’appunto come nel caso di specie rileva, dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.

Dunque non trovano protezione nell’ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l’appunto compiute in quanti realizzatrici del progetto creativo….

Cass.civ., Sez.I, 19 ottobre 2012 n. 18037

non è mai rimovibile l’ascensore che serve gli-anziani ed i disabili del palazzo

Cass.Civ., sez. II, sent. n. 18334/2012:

vigente il dovere di “rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” … “sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all’eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili“… visto che “la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute” degli anziani e dei disabili tanto da poter “assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione“.

norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro

la Corte di Appello ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.
Invero, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si collocano nell’alveo dell’orientamento espresso ripetutamente da questa Suprema Corte di Cassazione, In riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull’imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 8676, del 14.06.1996, dep. 24.09.1996, Rv. 206012; Cass., Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 20.03.2000, Rv. 215686; Cass. Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.06.1999, dep. 22.10.1999, Rv. 214999). La Suprema Corte ha pure osservato che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore – come certamente è avvenuto nel caso di specie – che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109)…

illegittimo accertamento fondato solo su studi di settore

La questione di merito posta con il ricorso, sembra possa definirsi, richiamando, anzitutto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 105/2003), la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che “a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate”, sia pure che – dovendo i parametri essere elaborati “in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta” (così l’art. 184 citato) -, è necessario “un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima“. Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, è stato affermato che il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei – non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui, ad esempio, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi (Cass. n. 19556/2007, n. 10960/2007, n. 14252/2007, n. 26388/2005, n. 18038/2005). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonchè in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l’inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all’ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente.

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