la legittimazione ad agire per la veduta appartiene ai singoli condomini

In materia condominiale la “legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini.
In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario”…
Cassazione Civile sent.n. 1549/2016

La Consulta interviene sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento

La Consulta interviene con ordinanza n. 50/2016 sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento (e più in generale dei riti alternativi).

“…[la] Corte ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario;

che il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21);

che, in particolare, l’istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione (artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 274 del 2000);

che, di conseguenza, «le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore […], comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento», impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (ordinanze n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005);

che tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al “patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore;

che, infatti, le situazioni poste a raffronto «sono tra loro affatto diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità» (ordinanza n. 228 del 2005);

che inconferente risulta, infine, il riferimento dell’odierno rimettente al fatto che, nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal tribunale per ragioni di connessione, l’imputato possa beneficiare, oltre che del “patteggiamento”, anche della sospensione condizionale della pena, diversamente che nell’ipotesi in cui il reato fosse giudicato dal giudice onorario;

che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, è sufficiente rilevare che la disparità di trattamento ora indicata non deriverebbe comunque dalla norma sottoposta a scrutinio, ma dalla distinta disposizione – l’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 – che rende inapplicabile l’istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace (disposizione ritenuta, peraltro, anch’essa non in contrasto con l’art. 3 Cost. da questa Corte: sentenza n. 47 del 2014)…”

Le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate

E’ intervenuta sul tema delle ferie la CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 29 gennaio 2016, n. 1756, ad avviso della quale le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate.
Il ragionamento della Cassazione si rifà ad autorevoli precedenti, infatti in motivazione si legge “..l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali…
…Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva…”

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista, è questa la posizione espressa dalla Cassazione.

Vedi la recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione I, 19 gennaio 2016, n. 806:
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere

Le sezioni Unite civili sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata

Sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata, le Sezioni Unite Civili, 22.12.2015 n. 25767, hanno sancito almeno due importanti principi:
1. spetta alla madre l’onere dalla prova controfattuale della volontà abortiva laddove avesse conosciuto le patologie del feto, ma l’onere probatorio in questione può essere assunto anche mediante presunzioni semplici;
2. il nato con patologie non è legittimato ad agire per il danno da <<vita ingiusta>> poiché l’ordinamento ignora il <<diritto a non nascere se non sano>>.

Ricorso al TAR Casa Popolare Avellino

Avverso il provvedimento che esclude dalla graduatoria della Casa Popolare, oppure avverso la graduatoria stessa che colloca il richiedente in una posizione negativa per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, è possibile ricorrere al TAR competente.

Se sei di Avellino o della provincia ed hai bisogno di una consulenza oppure di un ricorso al TAR di Salerno in materia di casa popolare o di ERP contattaci

Avvocato diritto penale del lavoro Avellino

Il diritto penale del lavoro afferisce al più complesso sistema penale in materia di lavoro, in particolare alle ipotesi di reato spesso collegate alla materia della sicurezza sul lavoro ed agli eventi (es. lesioni, morte, etc.) ad esso spesso conseguenti anche per violazione di norme o negligenza, imprudenza ed imperizia.

Se hai necessità di un penalista ad Avellino che si occupi di diritto penale del lavoro puoi rivolgerti allo studio legale Iacobacci anche per consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.

Avvocato di diritto penale tributario Avellino

Il diritto penale tributario tratta gli illeciti penali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e la loro interpretazione e applicazione.

Certamente l’illecito tributario è da inserirsi nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, date anche l’evoluzione e le modifiche, a far tempo dalla legge del 1929 e fino alle più recenti e peculiari novità, che hanno toccato la materia.

Se hai bisogno di un avvocato penalista in materia di diritto penale tributario ad Avellino puoi contattare l’avv. Danilo Iacobacci anche solo per un consulto.

Avvocato diritto penale amministrativo e diritto penale societario Avellino

Il sistema generale del diritto punitivo può dividersi in due sottosistemi: il diritto criminale, o penale in senso stretto, e il diritto punitivo amministrativo, detto anche Diritto penale amministrativo. La disciplina della materia è data dalle leggi di depenalizzazione che si sono succedute, muovendo dal testo generale della L. n°689/1981 fino al D. Lgs. N°507/1999.

Il diritto penale societario è invece rinvenibile soprattutto nel D.Lgs. n°231/2001, con il quale è stato introdotto per la prima volta in Italia un rivoluzionario sistema organico di responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche, o meglio degli enti in generale (Societas puniri potest).

Se vuoi assistenza legale, o ti serve un Avvocato del foro di Avellino competente in diritto penale (in particolare in queste materie), oppure in diritto penale amministratovo o diritto penale societario (anche per la redazione del c.d. modello 231), puoi contattare l’Avvocato Danilo Iacobacci o usare il modulo dei contatti del sito.

il diritto all’oblio nei motori di ricerca sussiste solo per notizie risalenti e non più interessanti per la collettività

Il diritto all’oblio nei motori di ricerca sussiste solo per notizie risalenti e non più interessanti per la collettività, sembra questa la sintesi corretta di una recente sentenza di merito civile.

Ed infatti, se per un verso sussiste l’obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (cd. “deindicizzazione”) i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all’oblio” (o “right to be forgotten”), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona; epperò, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all’oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.

Il testo integrale di Tribunale civile di Roma, sent.24/11/2015, a questo link

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