nesso di causalità per danni da cose in custodia: onere della prova

ad avviso della Cassazione deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che, in una causa diretta ad ottenere il risarcimento danni per una caduta asseritamente provocata dalla presenza di materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale, esclude la sussistenza di nesso causale solo perché non vi erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio.

Corte di Cassazione Civile sentenza n. 9140/2013

 

l’incostituzionalità travolge il giudicato in un caso di circostanze del reato

Il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87: “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”)…
….se il ridetto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui “sia stabilita la sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza del reato (Cassazione n. 26899/2012)”.

per tali ragioni la Cassazione ha annullato, con rinvio, limitatamente al processo di determinazione della pena, la condanna ad un uomo per reati legati agli stupefacenti “affinché in un nuovo giudizio sul punto siano adeguatamente vagliati gli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità costituzionale parziale del divieto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. (Coste. Cost. sentenza n. 251/2012) in correlazione con la attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 LS. già riconosciuta al ricorrente imputato.

così  Cassazione penale sentenza 21982/2013

no alla misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

ad avviso della Cassazione penale (sentenza n. 18969 del 30 aprile 2013) vige il principio che esclude il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che si traducano in un consistente pericolo per la collettività.
Insomma: il mantenimento della misura custodiale deve essere imposto da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.

Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana

Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana
Azione coordinata con le Autorità di protezione dati di altri 5 paesi europei

Il Garante per la privacy italiano ha aperto un’istruttoria nei confronti di Google Inc. per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, la conformità dei trattamenti effettuati dalla società di Mountain View ai principi di pertinenza, necessità e non eccedenza dei dati trattati nonché agli obblighi riguardanti l’informativa agli utenti e l’acquisizione del loro consenso.

Tale iniziativa è stata assunta nell’ambito di un’azione congiunta intrapresa dalla task force, appositamente costituita, composta dalle Autorità per la protezione dei dati di Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna.

Tra il marzo e l’ottobre 2012 il Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dei 27 Paesi dell’Ue ha, infatti, analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella Direttiva europea sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE). Le nuove regole privacy adottate da Google consentono, tra l’altro, alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti (da Gmail a YouTube a Google Maps solo per citarne alcuni).

Alla luce dei risultati di questa analisi, i Garanti europei hanno chiesto a Google Inc. di adottare, entro 4 mesi, una serie di modifiche ritenute necessarie per assicurare la conformità dei trattamenti alle disposizioni vigenti.

Decorso tale periodo, alcuni rappresentanti di Google Inc. hanno chiesto un incontro con la task force che si è tenuto il 19 marzo scorso, a seguito del quale tuttavia la società, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità, non ha ancora adottato alcuna concreta iniziativa nel senso auspicato.

Ciascuna delle sei Autorità coinvolte condurrà, pertanto, ulteriori accertamenti con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultanei ed in stretto coordinamento tra loro.

“Google non può raccogliere e trattare i dati personali dei cittadini europei senza tenere conto del fatto che nell’Unione europea vigono norme precise a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Ue. L’azione congiunta dei Garanti europei mira a riaffermare questo principio e a far sì che questi diritti vengano garantiti” – ha commentato il Presidente Antonello Soro. “Il Garante italiano è da tempo impegnato sul fronte internazionale proprio per operare affinché la privacy dei cittadini europei venga rispettata, non solo dalle imprese dell’Ue, ma anche da parte dei big della Rete e da tutte le società che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ovunque esse siano stabilite. Vogliamo impedire che esistano zone franche in materia di diritti fondamentali” – ha concluso Soro.

fonte http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2348801

la denuncia contro l’azienda non è elemento idoneo al licenziamento del lavoratore

Cassazione civ. sent. n.  6501 del 2013:
…va escluso, in punto di diritto, che il denunciare od esporre all’A.G. fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, vuoi perché si tratta di condotta lecita e certamente non contraria ai doveri civili (è addirittura penalmente doverosa nelle ipotesi di obbligo di denuncia o di referto: cfr, artt, 361 e ss. c.p.), vuoi perché il rapporto fiduciario in questione concerne l’affidamento del datore di lavoro sulle capacità del dipendente di adempiere l’obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa…

liberazione anticipata: condotte anche successive al semestre detentivo possono assumere rilevanza negativa ma con congrua motivazione

…Questa Corte suprema di cassazione ha fissato i principi di diritto, ormai consolidati, secondo i quali in tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non deve essere intesa in senso rigido, giacchè l’accertamento della rispondenza al trattamento rieducativo, anche se legislativamente legato a siffatta cadenza temporale, implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario, sicchè condotte anche successive, non comprese nel semestre o nei semestri scrutinati, possono assumere rilevanza negativa – alla stregua dei criteri della gravi-là. del comportamento e della contiguità o prossimità temporale – quali “indici della mancanza di reale disponibilità al trattamento per l’intero arco di tempo” (v. per tutte Sez. 1, n. 6615 M 11/12/1996 dep. 27/02/1997, P.M. in proc. Tollais, Rv. 206971 e, da ultimo, Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 – dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677); ma, in tal caso, incombe al giudice di merito il dovere di indicare puntualmente i motivi in base ai quali detta condotta viene a proiettare i propri effetti oltre il periodo semestrale in cui si è realizzata (Sez. 1, n. 777 del 06/02/1996 – dep. 12/03/1996, Galeandro, Rv. 203990), con valutazione approfondita in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999 – dep. 04/01/2000, Signoriello, Rv. 215119). Orbene, nella specie, il Tribunale di sorveglianza non ha dato conto di siffatta doverosa disamina, in quanto dal provvedimento impugnato neppure è dato desumere il titolo del reato o dei reati, commessi dal condannato dopo i semestri in valutazione, nè l’epoca della commissione. Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Napoli, il quale si uniformerà ai principi di diritto richiamati che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.

Cass. pen., Sez. I, 5.2.2013, n. 5738

una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate

…Secondo il principio statuito dalle sezioni unite di questa corte nell’anno 2002 (Cass., Sez. Un., n. 25161/2002, Rv. 221660), la competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale appartiene, nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione; nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 c.p.p.. Leggi tutto “una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate”

ammissibile l’impugnazione della parte civile anche quando richieda la generica condanna

…allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’art. 576 c.p.p…
Cass., Sez. un., 8 febbraio 2013, n. 6509

il solo superamento delle quantità di droga non dimostra lo spaccio

…Va, allora, riaffermata la applicabilità delle comuni regole probatorie anche nella materia della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, dovendosi escludere che la relativa norma incriminatrice introduce una qualsiasi forma di prova legale, in particolare di presunzione di colpevolezza, come pure talora è stato affermato quale conseguenza della previsione di “dosi medie” individuate per ciascuno stupefacente; il superamento delle quantità predette da parte del detentore di droga non dimostra, di per sè, che la droga sia destinata all’uso di terzi…

Cass.pen., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 48

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