La truffa online si verifica nel luogo in cui il truffato fa partire il pagamento

La truffa online si verifica nel luogo in cui il truffato fa partire il pagamento: questa la tesi della Cassazione sentenza 3329/2017, secondo la quale il luogo di consumazione nelle truffe on line è quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della persona offesa.

Si parlava di ricarica Postepay.

Per la Cassazione tale modalità di pagamento si sostanzia nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare a suo piacimento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo ricaricabile tipo postepay) e sulla circostanza, del tutto peculiare di tale forma di pagamento, consistente nel fatto che, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata ed irrevocabile e l’accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale alla deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Quindi nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima.

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La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

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La nuova disciplina delle intercettazioni 2018

Il 29/12/2017 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni, il n. 216/2017, titolato appunto Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Puoi leggerlo qui

Puoi consultare la relazione illustrativa sul sito della camera a questo link

Riforma Orlando: il ricorso in cassazione

La Riforma Orlando è intervenuta limitando  il ricorso in cassazione del PM in caso di sentenza di appello che conferma il proscioglimento/assoluzione di primo grado (limitando il ricorso alle lettere a),b) e c) dell’art. 606 cpp).

Altra modifica risiede nella esclusione della facoltà per l’imputato di proporre ricorso per cassazione personalmente, d’ora in avanti si potrà solo mediante avvocato cassazionista.

Ancora, viene introdotta una procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità in casi palesi, viene introdotta la partecipazione nei proedimenti cautelari e viene introdotta l’obbligatorietà di rinvio alle SSUU per le sez.semplici che non vogliano attenersi ad un principio delle SSUU medesime.

Ampliati, infine, sono i casi di decisione di annullamento senza rinvio, tutte le volte che la cassazione possa porre rimedio all’errore rilevato; nonché ammissibile diviene il rilievo di errore di fatto o materiale d’ufficio.

Riforma Orlando: l’appello

La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.

Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.

Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.

L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.

Riforma Orlando: la motivazione della sentenza

La Riforma Orlando a proposito della  la motivazione della sentenza ha sancito che essa debba esporre – in fatto ed in diritto – in particolare spiegando quali prove ritenga valide e perché nonché in relazione all’accertamento dei fatti, della punibilità, della responsabilità civile e dei fatti da cui dipendono le norme processuali.

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