elementi della calunnia

Per quanto concerne, invero, il delitto di calunnia, deve osservarsi, in via generale, che, perchè si realizzi il dolo di tale reato, è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato. L’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l’elemento soggettivo.
Si è tuttavia precisato (v., per tutte, Sez. 6, 14 marzo 1996, Gardi) che tale esclusione opera solo se il convincimento dell’accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. A quest’ultimo riguardo, occorrono però alcuni chiarimenti. Se, invero, l’originaria incertezza sulla colpevolezza dell’accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità  di un’accusa espressa in termini perentori. L’ingiustificata attribuzione di un fatto dubbio come fatto vero presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità  sic et simpliciter all’incolpato. Quando invece l’incertezza riguarda profili soggettivi della condotta posta realmente in essere dall’accusato, da un lato la verifica della loro veridicità  si presenta come assai problematica e, dall’altro, la rappresentazione della incertezza dei medesimi è generalmente insita nella loro natura di elementi frutto di valutazione e non di cognizione. In tal caso, dunque, l’attribuzione dell’illiceità  è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, sarà  inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia.

Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2011, n. 23118.

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