morte del domiciliatario del ricorrente

nel giudizio di Cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell’art. 141, quarto comma, c.p.c., l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di casssazione ai sensi del secondo comma dell’art. 366 c.p.c., essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato – nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell’ufficio – dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l’avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. c.p.c.
Cass.civ., sez. Un., 24 giugno 2011, n. 13908

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