Anche un’ora di ritardo nel volo aereo dà al passeggero il diritto al risarcimento danni da richiedere presso un giudice di pace a sua scelta

Anche un’ora di ritardo nel volo aereo dà al passeggero il diritto al risarcimento danni da richiedere presso un giudice di pace a sua scelta.

Stando alla sentenza del Giudice di Pace di Avellino, la sentenza n. 876 del 2015:

la Convenzione di Montreal  ed il Regolamento CEE 889/2002, uniti al Codice del Consumo italiano,  consentono al viaggiatore di instaurare il giudizio per ritardo aereo presso il giudice di pace che egli scelga di adire;

il Regolamento CEE  261/2004 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea poi, uniti al codice civile ed a quello della navigazione, impongono il risarcimento del danno al passeggero anche per una sola ora di ritardo del volo.

scarica Giudice di Pace di Avellino sentenza 876-2015

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non si è obbligati ad accettare il sistema operativo preinstallato nel pc e si può chiedere il rimborso del suo valore

L’originale sentenza della Corte di cassazione (Sez. prima civile dell’ 11 settembre 2014, n. 19161) ha statuito l’acquirente non è obbligato ad accettare il sistema operativo preinstallato nel computer dal produttore, ed anzi può chiedere il rimborso del suo valore laddove decida di non utilizzarlo; ed infatti, “Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d’uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest’ ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile“.
In caso contrario, infatti, si avrebbero “riflessi a cascata in ordine all’imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire ‘tecnologici ad effetto commerciale’) con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista“; la detta dinamica peraltro è stata “fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antritust Usa e della stessa Commissione Ue”.

il risarcimento danni da sinistro non può superare il valore che aveva l’auto prima dell’incidente

…la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo…

Cass. civ., Sez. VI, 28 aprile 2014, n. 9367

sulla la funzione primaria del libretto nel contratto di deposito bancario

…A norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che è quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle “annotazioni” sul medesimo riportate, allorché eseguite dall’”impiegato della banca che appare addetto al servizio”. 

L’efficacia probatoria privilegiata è dunque legata alla fattispecie normativa descritta: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all’impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire (e secondo taluno si tratterà allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca al quelle risultanze. La disciplina legale è cioè correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall’impiegato che con le modalità usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma è a carico del depositante.
Si è così affermato che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. I, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena efficacia probatoria tra banca e depositante delle annotazioni sul libretto firmate dall’impiegato che appare addetto al servizio è disciplina dettata a tutela dell’affidamento dei clienti per Cass., sez. I, 16 dicembre 1991, n. 13547).
L’espressione “piena prova”, contenuta anche in altre disposizioni (cfr. es. art. 2700, 2702, 2712, 2713, 2720, 2733 c.c.), indica che, con riguardo alle somme annotate sul libretto, la prova legale è in sé raggiunta, reputando la legge idoneo un certo fatto determinato al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio, in quanto il dato fenomenico a quelle condizioni è in grado di prevalere sul dato reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in virtù del suo carattere di specialità, a quella attribuita in via generale alla scrittura privata.
Ma la disciplina legale trova applicazione unicamente sul presupposto che il documento presenti i requisiti minimi che corrispondono alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico: si deve, invero, ritenere esistente la suindicata rilevanza probatoria, in considerazione delle ragioni giustificatrici della previsione di essa, solo ove tali condizioni minime siano rispettate…

così Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9277

art. 33 della Convenzione di Montreal: la competenza rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio

…In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice proposta dalla terza chiamata in causa XXX, che ha invocato l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929.
La Suprema Corte con sentenza n. 11183 del 2005 ha statuito che l’art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte che individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Dunque, l’art. 33 della Conv.Montreal del 1999, come l’art. 28 della Conv. di Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competnza territorale, sono quelle del tribunale adito…

così Giudice di Pace di Avellino sentenza n. 189/2014 del 17/2/2014

richiesta indennizzo per gli utenti della Telecom ai quali in fattura vengono addebitati i costi per noleggio apparecchi telefonici e accessori

E’ possibile contestare le fatture nelle quali sono stati addebitati gli importi relativi ai canoni per noleggi accessori e apparecchi telefonici, in quanto non dovuti per illegittimità della richiesta da parte della Telecom, come disposto dalla delibera 13/10/CIR dell’11/03/2010 AGCOM.

Gli interessati possono chiedere il rimborso degli importi indebitamente versati dall’utente a Telecom, a partire dagli ultimi dieci anni, maggiorato dei relativi interessi legali, nonché chiedere la cancellazione di dette voci dalle fatture di prossima emissione.

Per attivare la procedura è possibile rivolgersi all’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

la garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. e le infiltrazioni d’acqua

ad avviso di Cass.civ., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14650:

…Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile…L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo

Pertanto, la Cassazione si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi.

il genitore del disabile ha diritto al risarcimento danni da mancata corresponsione del servizio comunale

…in effetti, non si può non ritenere che il genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo costretto a prestare personalmente l’assistenza non subisca un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione – e nella specie va tenuto presente che la sig.ra M. è madre di sei figli – sia per la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia, tanto più ingiustificata e inaccettabile in quanto colpisce un figlio che versa in situazione di disabilità.
E anche con riguardo ai danni materiali di cui si chiede il ristoro può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso causale, non essendo fra l’altro contestabile che per accompagnare la figlia a scuola la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura ed ha dovuto compiere un tragitto aggiuntivo.
Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al danno indicato al precedente punto 2, let. a), visto che il Comune non ha contestato l’affermazione secondo cui durante la fruizione del congedo straordinario non maturano né le ferie, né la tredicesima e né il TFR. A tal proposito non si comprendono i rilievi della difesa del Comune circa il fatto che la ricorrente avrebbe fruito del congedo straordinario anche dopo l’attivazione del servizio. Se anche questo corrispondesse al vero, nella documentazione allegata alla memoria notificata del 10/10/2012 i 223 giorni di congedo straordinario risultano fruiti alla data dell’11/6/2011 (quindi in data addirittura antecedente a quella di pubblicazione della sentenza n. 684/2011)…

T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, 11 gennaio 2013, n. 23

viaggio tutto compreso è obbligazione di risultato

…la sussistenza del danno da vacanza rovinata, nella specie, non è stato ritenuto sussistente in re ipsa, ma quale conseguenza del l’inadempimento al contratto di viaggio “tutto compreso”, con corretta applicazione, quindi, del regime della ripartizione dell’onere probatorio vigente in tema di responsabilità contrattuale, operante anche in base alla disciplina speciale (D.Lgs. n. 111 del 1995), non avendo l’operatore turistico provato nè il fatto del terzo, nè il fortuito. Anche sul punto, la decisione impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento secondo cui, dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l’art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore (Cass. n. 21343/2004;5189/2010)…

Cass. civ., Sez. III, 17/1/2013, n. 1033

annullabile la vendita di autovettura col contachilometri contraffatto

CASS.CIV., SEZ.II, Sent n. 1480/2012:

..il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod. civ.), può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente…

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