Ancora una volta su ricorso del penalista Iacobacci è stata dichiarata la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio per soggetto pregiudicato.
Vedi sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, Num. 8532 Anno 2022
De Stefano & Iacobacci Avvocati
Studio Legale ad Avellino | Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario | Patrocinio in Cassazione ed innanzi alla CEDU.
Ancora una volta su ricorso del penalista Iacobacci è stata dichiarata la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio per soggetto pregiudicato.
Vedi sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, Num. 8532 Anno 2022
L’Avvocato Fabiola De Stefano, del foro di Avellino, è un avvocato divorzista con lunga esperienza in materia di separazioni e divorzi, sia consensuali che giudiziali. Lo studio offre assistenza completa nelle procedure di scioglimento del matrimonio, nell’affidamento dei figli, nella tutela del patrimonio familiare e nell’assegnazione della casa coniugale.
Il divorzio è il procedimento legale con cui cessano gli effetti giuridici del matrimonio. In passato, era necessario attendere almeno tre anni dalla separazione, ma con la Legge sul divorzio breve (L. 55/2015) i tempi si sono ridotti:
Inoltre, la riforma ha anticipato lo scioglimento della comunione legale:
Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci, tra i più noti ad Avellino, segue con professionalità e competenza cause di diritto di famiglia, offrendo soluzioni personalizzate per ogni cliente.
Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio.
Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed inizialmente era il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.
La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
La Riforma Cartabia infatti ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. A nostro avviso va ritenuto che vi sia la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.
La Corte di Cassazione (Sezione 4 Penale, Sent. n. 4327 del 2022) accogliendo il ricorso proposto per un suo assistito dall’avv. Danilo Iacobacci ha affermato il principio in base al quale “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020 Rv. 278867; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; in precedenza vedi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908)”
Ad avviso della Corte, che accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci, “In nessun caso, dunque, è consentito dedurre il superamento delle condizioni reddituali attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti, come fa il giudice di merito non solo perché — e ciò è sottolineato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale- si tratta di un indice non indicato dal legislatore all’art. 96, comma 2, ma anche perché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002”
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Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.
Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.
La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.
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Nel nostro Studio, capitanato dall’esperto avvocato Danilo Iacobacci, ci impegniamo a fornire assistenza legale completa per tutti gli aspetti del diritto penale.
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Attraverso l’approccio personalizzato e l’esperienza consolidata, l’avvocato Danilo Iacobacci e il nostro team sono pronti ad aiutarti a navigare le sfide del sistema giuridico penale con competenza e attenzione al dettaglio.
La Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.
Leggendo Cassazione Penale, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.
Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.
Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).
Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”
I requisiti per l’ammissione sono descritti quì
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L’avvocato Fabiola De Stefano è un avvocato Matrimonialista del foro di Avellino; come Avvocato si occupa, per i propri assistiti, della fase della Separazione e del procedimento di Divorzio; è altresì un Avvocato Esperto in Diritto di Famiglia con studio legale ad Avellino città.
Se hai necessità di assistenza legale – od anche solo di una consulenza – in materia di Separazione e Divorzio, oppure se hai bisogno, nello specifico, di conoscere le modalità di assegnazione dei figli e della casa coniugale, puoi rivolgerti all’ Avvocato Fabiola De Stefano, contattando il n. 3400677673 o il n. 0825456386 oppure inviando una email a fds@studiolegaledesia.com
In alternativa puoi utilizzare l’apposito modulo online
Se rientri nei requisiti, potrai beneficiare del gratuito patrocinio, tieni presente che non si terrà conto del reddito del coniuge controparte, quindi se non lavori o hai un reddito basso, ne avrai certamente diritto.
Lo studio legale si trova in pieno centro ad Avellino alla via Santissima Trinità n. 36 – Tel. 0825456386 – Fax 08251800448, o contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano al 3400677673
Da moltissimi anni De Stefano & Iacobacci Avvocati ha attivato lo Sportello Antiviolenza e lo Sportello Antistalking.
Per accedere allo Sportello antiviolenza ed allo Sportello antistalking è possibile concordare un appuntamento presso lo studio legale De Stefano & Iacobacci che si trova ad Avellino città in via Santissima Trinità n. 36, a pochi metri dalla centralissima Piazza della Libertà e vicino al terminal dei mezzi pubblici.
In alternativa è possibile utilizzare il modulo dei contatti o qualsiasi altro canale di contatto ivi indicato.
Per le vittime di violenza la legge vigente prevede il gratuito patrocinio in molti casi.
La violenza di genere è ormai un fenomeno dilagante, riguarda ogni fascia sociale e culturale; spesso la violenza, fisica o morale, proviene da partner o ex partner od addirittura da amici e vicini di casa. La violenza di genere è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico di tutti coloro che ne sono vittima.
Ed è per tentare di aiutare chiunque si trovi in difficoltà che gli Avvocati De Stefano e Iacobacci mettono gratuitamente a disposizione uno specifico Sportello antiviolenza ed antistalking, al fine di utilizzare le leggi vigenti a tutela delle persone vittime di ogni genere di violenza fisica e morale – familiare o esterna che sia – ed al fine di porre rimedio immediato allo stato di stress, ansia ed al senso di abbandono che assale la vittima quando, in ragione delle violenza che subisce, si sente sola. Lo sportello si occupa, quindi, anche dei casi di stalking.
Sono a tua disposizione anche lo sportello del consumatore e quello dei disabili
Grazie alla lunga esperienza dei nostri avvocati in diritto penale e civile, siamo in grado di fornire consulenze specializzate e personalizzate per affrontare e superare situazioni di violenza, sia fisica che psicologica, e di molestie.
L’Avvocato Fabiola De Stefano e l’Avvocato Danilo Iacobacci si impegnano a garantire la massima riservatezza e sensibilità durante tutto il percorso legale, assistendo le vittime in ogni fase, dall’accoglienza iniziale fino alla rappresentanza in tribunale, laddove necessario.
Gli sportelli antiviolenza e antistalking non si limitano alla tutela legale, ma offrono un punto di riferimento sicuro e affidabile per le vittime. Chiunque si rivolga al nostro studio riceverà ascolto e sostegno immediato, con l’obiettivo di interrompere il ciclo di violenza e ristabilire serenità e sicurezza. Grazie a una rete di collaborazioni con enti locali e associazioni di supporto, siamo in grado di attivare rapidamente misure di protezione, come l’ordine di allontanamento per gli aggressori, il divieto di avvicinamento e altre tutele previste dalla legge.
Se cerchi un supporto professionale ad Avellino per affrontare situazioni di violenza o stalking, De Stefano & Iacobacci Avvocati è a tua disposizione.
Non sei solo: chiamaci o scrivici per fissare un appuntamento in cui potremo valutare insieme la tua situazione e le azioni legali più opportune da intraprendere.