ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED

INTERNET: ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED CON UN MILIONE E MEZZO DI MULTE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE DEL SITO WWWW.ITALIA-PROGRAMMI.NET
Il fenomeno ha coinvolto a oggi oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form. Il provvedimento è stato inviato alla Procura di Roma che ha già aperto un fascicolo sul caso. Informata anche la Polizia Postale, che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda per i profili di rilevanza penale. Non risulta che Estesa – che neppure si è difesa di fronte all’Autorità – abbia proposto alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate.
L’Antitrust ha sanzionato la società Estesa Limited, con sede alle Seychelles, con una multa per complessivi 1.500.000 euro. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive messe a punto dalla società attraverso il sito www.italia-programmi.net hanno coinvolto, a oggi, oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form.
Il fenomeno ha riguardato alcuni prodotti software offerti apparentemente in modo gratuito: il consumatore digitava su Google il nome del prodotto, disponibile peraltro liberamente in rete, utilizzando parole chiave come ‘gratis’ e come primo risultato appariva il link www.italia-programmi.net, tramite il quale si trovava nella home page del sito. Introducendo i dati personali, come richiesto per registrarsi e scaricare il software ricercato, e senza la richiesta di carte di credito o altre modalità di pagamento, il consumatore attivava inconsapevolmente un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale, dell’importo annuale di 96 euro. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata comprensione.
Una volta tratto in inganno l’utente, la società iniziava ad inviare richieste di pagamento dopo che erano trascorsi dieci giorni dalla registrazione, rendendo dunque impossibile l’esercizio del diritto di recesso e negandolo anche a quanti lo avevano esercitato tempestivamente. I pagamenti richiesti dovevano essere effettuati tramite bonifico su un conto presso una banca di Cipro.  Ai consumatori che non pagavano arrivavano solleciti di pagamento (via mail o per lettera) dal carattere minaccioso, con l’applicazione di costi aggiuntivi e, addirittura, paventando l’esperimento di un’azione penale, inesistente nel nostro Paese, in modo da esercitare un’indebita pressione psicologica. Estesa ha peraltro inviato i solleciti anche a consumatori che non si erano mai registrati sul sito.
L’Antitrust ha comunque deciso di trasmettere copia del provvedimento finale alla Procura della Repubblica di Roma, che ha già aperto un fascicolo. Della delibera finale è stata informata la Guardia di Finanza e la Polizia Postale che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda d’ufficio, per i profili di rilevanza penale..
La delibera, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in violazione del Codice del Consumo, verrà inoltre diffusa nel circuito internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di una pratica suscettibile di essere “riprodotta” con caratteristiche analoghe in altri Paesi.
Infine, non risulta che Estesa – la quale non si è neppure difesa nel procedimento di fronte all’Autorità – abbia intrapreso alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate e che non abbiano pagato quanto da essa preteso.

cartella esattoriale notificata al residente all’estero

E’ nulla la cartella esattoriale notificata al residente all’estero nelle forme di cui agli articoli 58 e 60 del DPR 600/1973.
Dette norme infatti non garantiscono la effettiva conoscenza dell’atto, poichè impongono di eseguire le notificazioni solo mediante deposito alla casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.
Più corretta è, invece, la procedura prevista dall’art. 142 c.p.c. che assicura una effettiva conoscenza dell’atto al destinatario; obbligando l’amministrazione  finanziaria alla notifica presso la residenza estera risultante dall’AIRE.
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. III, 19/9/2011, n. 427.

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post 2011

termine di prescrizione dell’azione di garanzia

In tema di appalto, nel caso in cui l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi. Siffatta conoscenza deve ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza di tali vizi, essendo onere dell’appaltatore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore

Trib. Trieste, 26/07/2011,  Gi.Ci. c. Sa.Gi.Se.Ce. S.p.A.

post 2011

il diritto di accesso agli atti amministrativi delle associazioni di consumatori

…La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità – di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un gestore del servizio o dell’esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l’esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta).

È evidente perciò che grava sin dall’inizio in capo all’associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l’istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche…

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481

per una nota di commento http://www.altalex.com/index.php?idnot=16139

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vendita di immobile destinato ad abitazione

la vendita di immobile destinato ad abitazione, senza certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene venduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene

Cass., 29 agosto 2011, n. 17707

post 2011

reato di cui all’art. 572 c.p

la caratteristica fondamentale del reato di cui all’art. 572 c.p. … è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la sistematica violazione dei doveri contrattuali di rispetto della sua integrità fisica e morale, ma lo stravolgimento di un peculiare rapporto personale fra “superiore” e un subordinato, in un ambito che per dimensioni e rapporti di quotidianità può essere assimilato ad una famiglia.. perciò  …il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p. … è ben più corposo e delicato della sola, anche se grave, violazione dei doveri contrattuali verso il dipendente e per questo motivo non può essere ravvisato nelle aziende di grandi dimensioni in cui il lavoratore presta, sostanzialmente, solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche ad un soggetto impersonale, ad una organizzazione complessa e articolata

GUP Milano, 30 settembre 2011, Giud. Manzi, imp. S

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prefabbricato in legno senza l’acquisizione del permesso edilizio

Incorrono nell’imputazione per il reato p. e p. dall’art. 44, lett. b) del T.U. sull’edilizia, i prevenuti che realizzino, in concorso tra loro, un prefabbricato in legno senza l’acquisizione del permesso edilizio e, trattandosi di zona sismica, senza aver preventivamente denunciato l’inizio dei lavori alle competenti autorità e senza aver prima ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell’UTC.
corte di Appello di Palermo, Sez. IV penale, 25 luglio 2011

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Il DURC documento unico di regolarità contributiva

Il DURC documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 è un certificato che attestala regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, stesso art. 90, comma 9, lett. c), deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”.
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 10, – secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9, lett. c), dall’art. 157, lett. c), medesimo D.Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici – quale è pacificamente considerata quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), – risponde, infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.

post 2011

demolizione di un manufatto

la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo

cass.pen., III, 17/6/11, 24423

post 2011

responsabilità penale ex art. 40 comma 2 c.p.

per rendere compatibile la responsabilità penale ex art. 40 comma 2 c.p. con i principi costituzionali, necessità che il garante, oltre alla conoscenza delle situazioni di pericolo, sappia quale sia l’azione doverosa che gli compete e quali siano i mezzi per raggiungere il fine. Ora, nel caso concreto, nessuna emergenza giustifica la conclusione che la donna avesse un deficit intellettivo e non fosse in grado di capire quale fosse la semplice iniziativa che doveva prendere cioè, denunciare il marito o, comunque, allontanarlo dalle figlie. L’imputata – come segnalato dai giudici di merito – era a contatto con gli assistenti sociali che si recavano presso la sua abitazione; pertanto, non è comprensibile la ragione per la quale non si sia confidata con loro per farsi consigliare sui mezzi per fronteggiare la situazione

Cass. pen., sez. III, 6/7/2011 dep. 12/10/2011, n. 1576

post 2011

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