commette un illecito disciplinare il Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa?

La Cassazione a SS.UU. annulla la contestazione – ex art. 3 comma 1 lett. h) d.lgsl. n. 109/2006 – mossa ad un Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa.
Rileva la Corte che nel provvedimento di censura del CSM vi sia un “vizio di motivazione nella misura in cui ha tratto dalla partecipazione del dott. XXX all’attività di propaganda politica in occasione di una determinata competizione elettorale, per una durata assai limitata nel tempo (pochi giorni), un decisivo elemento di valutazione per ritenere la sistematicità è continuità della partecipazione al partito politico che indicava la sua candidatura a vicesindaco ed a quella coalizione che esprimeva il candidato sindaco, laddove si trattava di attività coperta da legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo atteso che il dott. XXX magistrato di tribunale, esercitava le sue funzioni giudiziarie in altro circondario, diverso da quello dove aveva luogo la competizione elettoral. Mentre l’asserita indebita spendita, in tale occasione, della qualità di magistrato non valeva ad integrare il requisito della sistematicità e continuità della partecipazione al partito politico, ma avrebbe potuto costituire semmai autonoma e diversa condotta disciplinarmente rilevante ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 3 d.lgsl. n. 109/2006″

così Cass.civ. Sez. Un., 16/12/2013, n. 27987

La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata riguardo alle società in house

La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici

Cass.civ., Sez.Un., sent. n. 26283 del 25 novembre 2013

ultimi giorni per proporre ricorso al tar Napoli avverso decreto di esclusione dall’ultimo CONCORSONE per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria

Con sentenza in forma semplificata n. 3401 del 3.7.2013  il TAR Napoli accoglie il ricorso avverso il decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Campania di esclusione  dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente di scuola primaria e dell’infanzia essendo legittimo titolo di ammissione il diploma di liceo linguistico conseguito presso l’istituto magistrale entro a/s 2001/02

benefici legge 104 Avellino

La Legge 104/92 tutela i diritti dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari; essa si occupa, in particolare, dell’Assistenza, dell’Integrazione sociale e dei diritti dei diversamente abili.  “Diversamente abili” sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Taluni dei benefici legislativi riguardano tutti i portatori di handicap mentre altri sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap; in sintesi i benefici ottenibili sono: agevolazioni lavorative, agevolazioni per i genitori, agevolazioni fiscali.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta volta all’ottenimento dei benefici contattateci a info@studiolegaledesia.com

responsabilità dell’ente anche se il reato è prescritto

in tema di Responsabilità degli enti la condanna scatta anche se il reato del manager è prescritto; a statuirlo è la sentenza di Cass.pen. n. 20060 del 9 maggio 2013, con cui i giudici della Cassazione hanno chiarito anche che la sanzione può, nondimeno, essere applicata quando è impossibile, nelle grandi realtà societarie, individuare un responsabile materiale.

Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana

Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana
Azione coordinata con le Autorità di protezione dati di altri 5 paesi europei

Il Garante per la privacy italiano ha aperto un’istruttoria nei confronti di Google Inc. per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, la conformità dei trattamenti effettuati dalla società di Mountain View ai principi di pertinenza, necessità e non eccedenza dei dati trattati nonché agli obblighi riguardanti l’informativa agli utenti e l’acquisizione del loro consenso.

Tale iniziativa è stata assunta nell’ambito di un’azione congiunta intrapresa dalla task force, appositamente costituita, composta dalle Autorità per la protezione dei dati di Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna.

Tra il marzo e l’ottobre 2012 il Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dei 27 Paesi dell’Ue ha, infatti, analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella Direttiva europea sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE). Le nuove regole privacy adottate da Google consentono, tra l’altro, alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti (da Gmail a YouTube a Google Maps solo per citarne alcuni).

Alla luce dei risultati di questa analisi, i Garanti europei hanno chiesto a Google Inc. di adottare, entro 4 mesi, una serie di modifiche ritenute necessarie per assicurare la conformità dei trattamenti alle disposizioni vigenti.

Decorso tale periodo, alcuni rappresentanti di Google Inc. hanno chiesto un incontro con la task force che si è tenuto il 19 marzo scorso, a seguito del quale tuttavia la società, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità, non ha ancora adottato alcuna concreta iniziativa nel senso auspicato.

Ciascuna delle sei Autorità coinvolte condurrà, pertanto, ulteriori accertamenti con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultanei ed in stretto coordinamento tra loro.

Google non può raccogliere e trattare i dati personali dei cittadini europei senza tenere conto del fatto che nell’Unione europea vigono norme precise a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Ue. L’azione congiunta dei Garanti europei mira a riaffermare questo principio e a far sì che questi diritti vengano garantiti” – ha commentato il Presidente Antonello Soro. “Il Garante italiano è da tempo impegnato sul fronte internazionale proprio per operare affinché la privacy dei cittadini europei venga rispettata, non solo dalle imprese dell’Ue, ma anche da parte dei big della Rete e da tutte le società che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ovunque esse siano stabilite. Vogliamo impedire che esistano zone franche in materia di diritti fondamentali” – ha concluso Soro.

fonte http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2348801

Danneggiamento mediante omissione del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

È configurabile il reato di cui all’art. 733 c.p. anche per omissione, potendosi, infatti, questo manifestare anche attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni cautela da aggressioni umane (c.d. vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti); e ciò, dal momento che l’evento da impedire, ai fini dell’operatività della clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2 c.p., può essere costituito da qualsiasi fatto rispetto al quale possa essere posto il problema della causalità omissiva.

Ai fini della configurabilità di un danneggiamento per omissione ciò che rileva è la fonte del comando, della posizione di garanzia alla base dell’obbligo di agire, che, nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p., va individuata negli obblighi di conservazione dei beni culturali imposti (anche) al privato proprietario dall’art. 30 del D.lgs. 42/2004 (“I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione”). Detti obblighi delineano, in capo ai privati proprietari dell’edificio di rilevanza archeologica, una posizione di garanzia generatrice dell’obbligo giuridico di impedire l’evento tipico, ovvero il danneggiamento del rilevante bene archeologico, determinato dalla condotta inerte, e, a tratti, ostruzionistica, posta in essere per impedire agli organi competenti, ed in particolare alla Soprintendenza, l’effettuazione degli urgenti interventi di manutenzione e restauro.

Nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p. ricorre il requisito del periculum in mora quando, nelle more del procedimento di acquisizione definitiva del bene da parte della P.A., la disponibilità dello stesso in capo agli indagati, in assenza di qualsivoglia condotta, pur doverosa, di conservazione e restauro, e di cooperazione nella manutenzione del bene, può determinare una situazione di ulteriore aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, atteso che l’immobile di rilevanza storico-artistica e archeologica, in assenza di urgenti interventi di manutenzione e restauro, oltre ad essere sottratto alla fruizione, anche estetica, da parte della collettività, è sottoposto ad un processo di irreversibile degrado

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, dott. G.Riccardi, imp. S., ord. 23 novembre 2012.

il genitore del disabile ha diritto al risarcimento danni da mancata corresponsione del servizio comunale

…in effetti, non si può non ritenere che il genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo costretto a prestare personalmente l’assistenza non subisca un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione – e nella specie va tenuto presente che la sig.ra M. è madre di sei figli – sia per la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia, tanto più ingiustificata e inaccettabile in quanto colpisce un figlio che versa in situazione di disabilità.
E anche con riguardo ai danni materiali di cui si chiede il ristoro può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso causale, non essendo fra l’altro contestabile che per accompagnare la figlia a scuola la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura ed ha dovuto compiere un tragitto aggiuntivo.
Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al danno indicato al precedente punto 2, let. a), visto che il Comune non ha contestato l’affermazione secondo cui durante la fruizione del congedo straordinario non maturano né le ferie, né la tredicesima e né il TFR. A tal proposito non si comprendono i rilievi della difesa del Comune circa il fatto che la ricorrente avrebbe fruito del congedo straordinario anche dopo l’attivazione del servizio. Se anche questo corrispondesse al vero, nella documentazione allegata alla memoria notificata del 10/10/2012 i 223 giorni di congedo straordinario risultano fruiti alla data dell’11/6/2011 (quindi in data addirittura antecedente a quella di pubblicazione della sentenza n. 684/2011)…

T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, 11 gennaio 2013, n. 23

la fuga dopo il tamponamento è sempre reato

..in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza..

Cass.pen., 4 febbraio 2013, n. 5510

l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza

…Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Cass., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714), “ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatico, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minimo, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale” (v. altresì Cass., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Cass., n. 18486/2009; Cass., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n. 47378/ 2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, il riscontro dell’alito vinoso dell’imputato, nonché la grave portata dell’incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze dell’ordine intervenute.
Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso alcolemico riscontrabile sulla persona dell’imputato fosse molto superiore all’entità di 0,5 g/l, in quanto con un tasso superiore di poco a quella soglia “non si va ad urtare un palo dell’illuminazione pubblica con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro, non è stata indicata dall’appellante”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s., che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il livello minimo previsto (0,5 g/l) come penalmente rilevante dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a), c.d.s.), ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenere consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto dalla legge come reato….

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