rinuncia alla prescrizione del reato

è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. cass.pen., n. 4946/2012

viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni

da www.adnkronos.com apprendiamo che “è previsto intorno alle 5 di domani mattina, ora italiana, l’arrivo della nave Costa ‘Allegra’ a Mahè. Lo rende noto la Guardia Costiera, che informa che sta proseguendo la spola di elicotteri che portano sulla nave generi di prima necessità e che hanno consegnato un piccolo generatore di corrente, per le necessità più impellenti.Intanto una nave militare delle Seychelles sta per trasbordare i tecnici della Costa. Continuano le puntuali comunicazioni dell’equipaggio ai passeggeri, che stanno bene e sono sereni.Costa Crociere comunica in una nota che “la situazione a bordo è regolare, il tempo è buono e non ci sono novità rilevanti da segnalare. L’orario dell’arrivo della nave a Mahè l’1 marzo è soggetto a variazioni in funzione della velocità e delle condizioni meteo marine” “.
Tale episodio ci porta a riflettere sui diritti azionabili dai viaggiatori in sede giudiziale o stragiudiziale.

I viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni sia di tipo materiale  e sia di tipo morale.
Tra quelli della prima categoria annoveriamo, tra l’altro, il danno vacanza rovinata e quello derivante dalla prestazioni che, benché pagate, non sono state irrogate a causa dell’avaria della nave.
Tra i danni appartenenti alla seconda categoria annoveriamo senz’altro paure e stress collegati all’incendio, alla successiva avaria ed ai conseguenti disagi.
In primis ricordiamo che il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria); normativa cui si somma quella del Codice del Turismo, art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Nel caso in analisi ci sembrano risarcibili: danno da stress emotivo, perdita della vacanza quale perdita di chance e danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale come lesione arrecata al bene vacanza.
Perciò a ciascun passeggero ci sembra spettare: il rimborso di quanto pagato per il viaggio non goduto, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rientro  a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro ed eventuali danni alla salute patiti, nonché il danno da vacanza rovinata.

Quanto ai termini per azionare i propri diritti ci sembra che essi siano: 10 gg. ex Codice del Turismo; ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro 3 anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona, e entro 1 anno per danni alle cose.

É vivamente consigliabile conservare documentazione e testimonianze probanti i fatti ed danni per i quali si agisce.

Per rivolgersi al nostro studio visita www.studiolegaledesia.com

il diritto di accesso agli atti amministrativi delle associazioni di consumatori

…La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità – di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un gestore del servizio o dell’esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l’esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta).

È evidente perciò che grava sin dall’inizio in capo all’associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l’istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche…

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481

per una nota di commento http://www.altalex.com/index.php?idnot=16139

post 2011

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE

Art. 55 bis –Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità
Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni

 

scarica la circolare del CNF al seguente link

http://www.101mediatori.it/Public/OpenArticleAttachement/83?attachementId=3

post 2011

cause UNC irpina contro Granbazaar

ai seguenti link gli aggiornamenti delle cause contro GB

seguite dall’UNC irpina:

http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=19504

http://www.ilciriaco.it/cronaca/news/?news=8248

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-cronaca/70396-truffati-dal-sito-granbazaar-le-prime-denunce-da-avellino.html

per info e contatti

http://www.studiolegaledesia.com/attivita/consumatori-avellino/

 

abbandono della difesa

La Corte di cassazione n. 12903/2011 ha ritenuto che l’assenza da una udienza non integra abbandono della difesa e potrebbe spiegarsi anche in base a ragioni di scelta processuale, ed invero la assenza ad una udienza non può interpretarsi come sintomo di un atto abdicativo espresso o di revoca dell’incarico, nètampoco di un comportamento di abbandono ai fini della concessione al difensore di ufficio del termine a difesa.
L’ipotesi di abbandono prevista dall’articolo 105 del c.p.p. non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia (anche nell’ipotesi di mancata comparizione all’interrogatorio di garanzia) stante l’equivocità  di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità  ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale.
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 13 giugno 2011, n. 12903

post 2011

Studio legale ad Altavilla Irpina (AV)

Lo Studio Legale, composto dall’ Avv. Fabiola De Stefano e dall’ Avv. Danilo Iacobacci,  ha una sede anche in Altavilla Irpina (AV) alla Via Montevergine n. 39.

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