danno da nascita malformata

Sussiste nei confronti dei genitori e dei fratelli e sorelle del neonato la responsabilità sanitaria del medico che, richiesto di un accertamento diagnostico circa le eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter la gestante interrompere la gravidanza, ometta di fornire una completa informazione in ordine a tutte le possibili indagini esperibili e circa l’alta percentuale di “false negatività” dell’esame prescelto (cd. “Tritest”). È risarcibile, altresì, il danno da nascita malformata lamentato iure proprio dal neonato, allorché l’errore colpevole del medico non abbia evitato, od abbia concorso a non evitare, l’evento, diritto fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. e che consiste nella condizione diversamente abile e nel maggior disagio esistenziale, che il risarcimento concorre a lenire.

Cass.civ., Sez. III, sent. n. 16754 del 2 ottobre 2012

Chiama lo Studio!