esponsabilità penale per l’acquirente finale

…non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale…
le SS.UU. hanno peraltro chiarito le differenze tra l’art. 648 c.p. e l’art. 1 comma 7 del d.l. 35 del 2005, essendo essi diversi:
per soggetto attivo, mentre il delitto ex art. 648 può essere commesso da chiunque, è evidente come il legislatore abbia inteso ritagliare una speciale ipotesi di illecito amministrativo attorno alla figura del soggetto acquirente finale;
per l’oggetto materiale, il concetto di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale costituisce specificazione del concetto di cose provenienti da un qualsiasi delitto, di cui all’art. 648 c.p..
per la circostanza che  non  si potrebbe affermare che il delitto di ricettazione è a sua volta speciale facendo leva sulla struttura dell’elemento soggettivo di cui all’art. 648 c.p.: da un lato, infatti, la formula inducano a ritenere – che contrassegna l’illecito amministrativo – è idonea ad abbracciare una mens rea che va dal mero sospetto alla piena consapevolezza della provenienza illecita del bene; dall’altro lato il fine di profitto di cui all’art. 648 c.p. non costituisce elemento specializzante per aggiunta, posto che esso certamente è individuabile nei diversi profili di vantaggio che si propone l’acquirente finale di un prodotto contraffatto, sicché si tratta di un elemento che appare inerente alla fattispecie delineata…

Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2012, n. 22225

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