incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa

la Corte cost. (21 giugno 2012, n. 153) ha reiterato il principio in forza del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa; rilevando altresì che tale principio può considerarsi ormai penetrato come paradigma “di sistema” nel vigente ordinamento processuale penale.
Quindi non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 del codice di procedura penale (in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l’ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell’arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l’arresto dell’imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero

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