Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369