responsabilità del vettore marittimo

alcune norme del codice della navigazione sulla responsabilità del vettore marittimo

art. 408 – responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 409 – responsabilità del vettore per danni alle persone
il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 410 – trasporto del bagaglio non registrato
nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
art. 411 – trasporto del bagaglio registrato
per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
art. 412 – responsabilità del vettore pel bagaglio
il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 (1) per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
la perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
art. 413 – responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
art. 414 – responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
art. 415 – derogabilità delle norme
non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414.
art. 416 – pegno legale sul bagaglio
il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
art. 417 – bagaglio non ritirato
il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
art. 418 – prescrizione
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

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