TAR e farmacie

Il Comune si è discostato dalle puntuali e motivate indicazioni della ASL senza una previa verifica, né dei bacini di utenza, né della attuale dislocazione delle farmacie ubicate nelle zone centrali, né della reale consistenza demografica delle zone individuate come carenti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni il provvedimento impugnato, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

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