questione di legittimità costituzionale degli articoli 65 e 57 del d.P.R. n. 602/1973

per ottenere un risposta Costituzionalmente accettabile circa la ritenuta “discriminazione” tra entrate tributarie e non tributarie con particolare riferimento alla eccezione dei vizi di notificazione del pignoramento e/o alla inesistenza della stessa il Tribunale di Sulmona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 65 e 57 del d.P.R. n. 602/1973
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commette un illecito disciplinare il Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa?

La Cassazione a SS.UU. annulla la contestazione – ex art. 3 comma 1 lett. h) d.lgsl. n. 109/2006 – mossa ad un Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa.
Rileva la Corte che nel provvedimento di censura del CSM vi sia un “vizio di motivazione nella misura in cui ha tratto dalla partecipazione del dott. XXX all’attività di propaganda politica in occasione di una determinata competizione elettorale, per una durata assai limitata nel tempo (pochi giorni), un decisivo elemento di valutazione per ritenere la sistematicità è continuità della partecipazione al partito politico che indicava la sua candidatura a vicesindaco ed a quella coalizione che esprimeva il candidato sindaco, laddove si trattava di attività coperta da legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo atteso che il dott. XXX magistrato di tribunale, esercitava le sue funzioni giudiziarie in altro circondario, diverso da quello dove aveva luogo la competizione elettoral. Mentre l’asserita indebita spendita, in tale occasione, della qualità di magistrato non valeva ad integrare il requisito della sistematicità e continuità della partecipazione al partito politico, ma avrebbe potuto costituire semmai autonoma e diversa condotta disciplinarmente rilevante ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 3 d.lgsl. n. 109/2006″

così Cass.civ. Sez. Un., 16/12/2013, n. 27987

la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, “il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

Avvocato Matrimonialista ad Avellino | Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia | Avvocato Esperto

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Sicurezza sul Lavoro Avellino – Datore di lavoro e Lavoratore Avellino – Civile Penale

La “sicurezza sul lavoro” è la condizione nella quale il lavoratore lavora senza esporsi al rischio di incidenti; essa si ha quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti e quando il lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sulle attività da svolgere e su quelle ad esse affini.

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Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

da dissequestrare i gioielli e le pellicce della compagna dell’evasore fiscale

sono da dissequestrare i gioielli e le pellicce della compagna dell’evasore fiscale quando non v’è la prova della provenienza del denaro usato per l’acquisto.
Così Cass., 29/11/2013, n. 475050, ha accolto il ricorso della compagna di un contribuente finito nel mirino degli inquirenti per aver omesso il pagamento delle imposte

sugli elementi identificativi del teste da interrogare

la prova per testimoni deve essere dedotta indicando in maniera determinata, o comunque determinabile, gli elementi identificativi del teste da interrogare, potendosi, tuttavia, ravvisare un pregiudizio alla difesa ed al contraddittorio soltanto allorché la designazione incompleta di tali elementi abbia provocato in concreto l’assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente individuato

Cass.civ., sez. II, sent. n. 26058 del 20 novembre 2013

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