DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale Monocratico di Avellino, 4 giugno 2012, n. 778

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – STATO DI BISOGNO DEL MINORE – PRESUNZIONE DEL BISOGNO – ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DELL’OBBLIGATO – ONERE DELLA PROVA – SOSTENTAMENTO DA PARTE DI ALTRI CONGIUNTI – IRRILEVANZA.

 

Lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, ed il genitore che non ottempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta responsabile penalmente ex art. 570 c.p.

La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali e sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che, pertanto, costituisce prova dello stato di bisogno.

Solo l’assoluta impossibilità dell’obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l’obbligato.

La sostituzione di altri congiunti (nonni, etc.) nell’impegno di sostenere e mantenere il minore non può esimere l’obbligato dall’impegno impostogli, poiché tale sostituzione è, al contrario, conferma dello stato di bisogno cui far fronte.

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