la scelta di compensare le spese processuali

Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763 (rv. 622415)

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., pure nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal giudice di merito in relazione all’intransigenza dimostrata dalle parti rispetto ad una somma molto modesta, così ponendo in rilievo come, in considerazione della causale e dell’importo in oggetto, la risoluzione della controversia sarebbe potuta e dovuta avvenire bonariamente, ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anziché irrigidirsi sulle rispettive posizioni).

Chiama lo Studio!