Le Sezioni Unite penali della Cassazione, sentenza del 29 luglio 2015 n. 33583, chiamate ad intervenire sul se la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 197 bis e 210 cod. proc. pen. (relativamente alle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da chi avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito, in quanto imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede) determini l’inutilizzabilità, o la nullità a regime intermedio, o la mera irregolarità delle medesime dichiarazioni; hanno statuito i seguenti principi di diritto:
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. di imputato di reato conmnesso ex art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p., o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., l‘avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato'(come testualmente prevede il co. 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento.
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. c) determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale.