Sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata, le Sezioni Unite Civili, 22.12.2015 n. 25767, hanno sancito almeno due importanti principi:
1. spetta alla madre l’onere dalla prova controfattuale della volontà abortiva laddove avesse conosciuto le patologie del feto, ma l’onere probatorio in questione può essere assunto anche mediante presunzioni semplici;
2. il nato con patologie non è legittimato ad agire per il danno da <<vita ingiusta>> poiché l’ordinamento ignora il <<diritto a non nascere se non sano>>.